Progetto
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità
in materia di armi RU 2013
4. Legge federale del 3 ottobre 20089 sui sistemi d’informazione militari
Art. 14 cpv. 1 lett. e bise h
1Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, nonché di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito:
ebis. dati risultanti da procedimenti penali a carico di militari e persone soggette all’obbligo di leva e comunicazioni ai sensi dell’articolo 113 capoversi 6 e 7 della legge federale del 3 febbraio 199510 sull’esercito e sull’amministrazione militare, sempre che sussistano seri segni o indizi che la persona interessata possa mettere pericolo se stessa o terzi con l’arma personale;
h. dati concernenti la consegna e il ritiro ordinario dell’arma personale e dell’arma in prestito e decisioni relative al ritiro cautelare o definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito.
Art. 16 cpv. 3 lett. e e 3 bis
3Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito comunica agli organi e alle persone seguenti i dati del PISA qui appresso:
e. all’Ufficio centrale Armi e alle autorità cantonali competenti, la decisione in merito ai motivi d’impedimento alla consegna dell’arma personale e la decisione in merito al suo ritiro cautelare o definitivo.
3bisI dati di cui al capoverso 3 lettera e sono comunicati ai sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a della legge federale del 20 giugno 199711 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni attraverso il sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).
Art. 17 cpv. 4bis
4bisI dati concernenti il ritiro cautelare o definitivo dell'arma personale o dell’arma in prestito e le circostanze connesse con il ritiro sono conservati per vent'anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.
Art. 26 cpv. 2 lett. bbis
2Sono dati sanitari:
bbis. i dati sui risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone e sui motivi d’impedimento alla cessione dell’arma personale o dell’arma in prestito ai sensi dell’articolo 113 della legge federale del 3 febbraio 199512
9 RS 510.91
10 RS 510.10
11 RS 514.54
12 RS 510.10