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Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 13 pagine

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Legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità

in materia di armi RU 2013

Art. 179d Raccolta dei dati

Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSN presso:

a. il militare interessato o il suo rappresentante legale;

b. terzi;

c. i collaboratori, i candidati e gli impiegati interessati e i loro diretti superiori;

d. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni nonché dai sistemi d’informazione militari, dal sistema d’informazione concernente il personale dell’Amministrazione federale (BV PLUS) e dai sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a della legge federale del 20 giugno 199718 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.

Art. 179e Comunicazione dei dati

1Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSN agli organi e alle persone seguenti:

a. ai collaboratori della Confederazione e dei Cantoni competenti per l’equipaggiamento dei militari e di terzi;

b. allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, per quanto riguarda i dati concernenti l’arma personale e l’arma in prestito;

c. agli impiegati dell’Aggruppamento Difesa, per la consultazione e il trattamento dei loro dati;

d. agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei candidati e degli impiegati nel rispettivo ambito;

e. ai superiori, per la consultazione dei dati degli impiegati loro subordinati e per il controllo e l’approvazione dei dati trattati da detti impiegati;

f. in caso di trasferimenti interni di personale in seno all’Aggruppamento Difesa, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti ai sensi delle lettere d ed e.

2Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa comunicano i dati del PSN, ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali o contrattuali, agli organi e alle persone seguenti:

a. ai comandi e alle autorità militari;

b. su richiesta dell’autorità penale competente, l’identità e il numero d’assicurato dei detentori di armi personali e armi in prestito;

c. all’Ufficio centrale Armi, l’identità e il numero d’assicurato di militari ai quali è stata ceduta in proprietà l’arma personale, nonché il tipo di arma e il numero dell’arma;

18 RS 514.54