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Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 13 pagine
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Legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità
in materia di armi RU 2013
d. all’Ufficio centrale Armi, i dati del PSN sulle decisioni riguardanti i motivi d’impedimento alla consegna dell’arma personale e sulle decisioni riguardanti il ritiro cautelare o definitivo dell’arma personale, ai fini del trattamento nei sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a della legge federale del 20 giugno 199719 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni;
e. alle persone autorizzate in seno alla RUAG, per l’equipaggiamento;
f. al BV PLUS tramite un’interfaccia;
g. a terzi, per quanto necessario ai fini dell’adempimento dei loro compiti legali o contrattuali.
Art. 179f Conservazione dei dati
1I dati del PSN sono conservati per cinque anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.
2I dati dei collaboratori dell’Amministrazione federale e di terzi sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla restituzione del materiale dell’esercito.
3I dati concernenti la consegna, il deposito e il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito sono conservati per 20 anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dalla cessione in proprietà dell’arma personale.
4I dati personali degli impiegati dell’Aggruppamento Difesa sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro. I risultati di test della personalità e valutazioni del potenziale sono conservati per cinque anni al massimo. Le valutazioni della prestazione e le decisioni fondate su valutazioni sono conservate per cinque anni; in caso di causa giudiziaria in corso, fino al termine della procedura.
Sezione 4: Sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società
Art. 179g Organo responsabile
L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS) e rende accessibili i dati del sistema alle società di tiro riconosciute, ai funzionari per il tiro fuori del servizio e agli organi che adempiono compiti nell’ambito del tiro fuori del servizio.
Art. 179h Scopo
Il sistema AFS serve all’amministrazione e alla gestione del tiro fuori del servizio, in particolare per:
19 RS 514.54