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Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 13 pagine

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Legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità

in materia di armi RU 2013

2Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:

a. prima della consegna iniziale dell’arma personale;

b. qualora sia sospettata l’esistenza di tali segni o indizi;

c. prima che la Base logistica dell’esercito ceda in proprietà al militare l’arma personale.

3Senza il consenso della persona interessata, può:

a. chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;

b. consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;

c. richiedere estratti del registro delle esecuzioni e dei fallimenti, nonché consultare atti relativi alle esecuzioni e ai fallimenti;

d. esigere la valutazione del potenziale di rischio o di abuso da parte di un’autorità di controllo interna alla Confederazione.

4Per valutare il potenziale di rischio o di abuso, l’autorità di controllo interna può:

a. raccogliere i dati di cui ai capoversi 2 lettera b, 6 e 7;

b. richiedere estratti del registro delle esecuzioni e dei fallimenti e consultare atti relativi alle esecuzioni e ai fallimenti;

c. consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;

d. richiedere alle competenti autorità penali e preposte all’esecuzione delle pene informazioni e atti su procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati e sull’esecuzione delle pene;

e. interrogare la persona interessata e terzi se in base ai dati disponibili non è possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di rischio o di abuso.

5Del rimanente, la procedura è retta dagli articoli 19-21 della legge federale del 21 marzo 19978 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. Se deve essere eseguito nello stesso tempo anche un controllo di sicurezza per altri motivi, le due procedure possono essere riunite.

6Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici e gli psicologi sono liberati dal vincolo del segreto d'ufficio o del segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o il sospetto in merito a simili segni o indizi.

7I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o il sospetto in merito a simili segni o indizi.

8 RS 120