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Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 13 pagine
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Legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità
in materia di armi RU 2013
3I sistemi di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere consultati mediante un’unica interrogazione dagli utenti che dispongono dei necessari diritti d’accesso.
Art. 32abisUtilizzazione del numero d’assicurato
1Le autorità che trattano online i dati dei sistemi d’informazione elettronici di cui all’articolo 32a capoversi 1 e 2, sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del
20 dicembre 194622 su l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
2Il numero d’assicurato è utilizzato per lo scambio elettronico di dati con altre banche dati che utilizzano anch’esse sistematicamente il numero d’assicurato, sempre che lo scambio di dati sia retto da una base legale formale, nonché per la gestione dei sistemi elettronici di cui all’articolo 32a.
3Le autorità competenti comunicano all’Ufficio centrale i numeri d’assicurato ai fini di una loro utilizzazione nella DAWA e nella DEBBWA.
Art. 32b cpv. 2 lett. a e 3 lett. a–bbis
2La DEBBWA contiene i dati seguenti:
a. generalità e numero d’assicurato delle persone cui è stata rifiutata o revocata un’autorizzazione oppure sequestrata un’arma;
3La DAWA contiene i dati seguenti:
a. generalità e numero d’assicurato delle persone cui al proscioglimento
dall’obbligo militare è stata ceduta in proprietà un’arma;
b. generalità e numero d’assicurato delle persone cui, in base alla legislazione militare, è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo l’arma personale o l’arma in prestito;
bbis. generalità e numero d’assicurato delle persone cui non è stata consegnata un’arma personale a causa di motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 113 della legge militare del 3 febbraio 195223;
Art. 32c cpv. 2ter, 2quatere 3bis
2terL’Ufficio centrale comunica ai servizi competenti dell’amministrazione militare senza indugio le nuove registrazioni nella DEBBWA di militari e persone soggette all’obbligo di leva cui è stata rifiutata o revocata un’autorizzazione oppure sequestrata un’arma. La comunicazione al sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse avviene per mezzo di una procedura automatizzata.
2quaterL’Ufficio centrale comunica alle autorità competenti del Cantone di domicilio senza indugio le nuove registrazioni nella DAWA di militari e persone soggette all’obbligo di leva cui non è stata consegnata un’arma personale o un’arma in presti-
22 RS 831.10
23 RS 510.10