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Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 13 pagine
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Legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità
in materia di armi RU 2013
a. la pianificazione e lo svolgimento di esercizi federali, esercizi di tiro e corsi di tiro;
b. il controllo del tiro obbligatorio e l’aggiornamento dei dati concernenti l’adempimento dell’obbligo di tiro;
c. l’ordinazione di armi per i corsi per giovani tiratori;
d. il conteggio dei contributi federali alle società di tiro riconosciute e ai corsi di tiro per ritardatari;
e. l’ordinazione di munizioni per le società di tiro riconosciute e le feste di tiro;
f. il conteggio delle spese dei funzionari per il tiro fuori del servizio;
g. l’amministrazione degli impianti di tiro.
Art. 179i Dati
Il sistema AFS contiene i dati necessari per i controlli relativi al tiro obbligatorio e ai tiri non obbligatori delle persone seguenti:
a. militari obbligati al tiro;
b. funzionari per il tiro fuori del servizio;
c. membri delle società di tiro riconosciute;
d. detentori di armi in prestito.
Art. 179j Raccolta dei dati
I dati del sistema AFS sono raccolti presso:
a. le società di tiro riconosciute;
b. i funzionari per il tiro fuori del servizio;
c. i detentori di armi in prestito;
d. le autorità militari.
Art. 179k Comunicazione dei dati
I dati del sistema AFS vengono comunicati agli organi e alle persone seguenti:
a. alle società di tiro riconosciute;
b. ai funzionari per il tiro fuori del servizio;
c. alle autorità militari;
d. all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
e. alle amministrazioni delle contribuzioni;
f. a PostFinance.