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Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 13 pagine

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Legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità

in materia di armi RU 2013

a. la pianificazione e lo svolgimento di esercizi federali, esercizi di tiro e corsi di tiro;

b. il controllo del tiro obbligatorio e l’aggiornamento dei dati concernenti l’adempimento dell’obbligo di tiro;

c. l’ordinazione di armi per i corsi per giovani tiratori;

d. il conteggio dei contributi federali alle società di tiro riconosciute e ai corsi di tiro per ritardatari;

e. l’ordinazione di munizioni per le società di tiro riconosciute e le feste di tiro;

f. il conteggio delle spese dei funzionari per il tiro fuori del servizio;

g. l’amministrazione degli impianti di tiro.

Art. 179i Dati

Il sistema AFS contiene i dati necessari per i controlli relativi al tiro obbligatorio e ai tiri non obbligatori delle persone seguenti:

a. militari obbligati al tiro;

b. funzionari per il tiro fuori del servizio;

c. membri delle società di tiro riconosciute;

d. detentori di armi in prestito.

Art. 179j Raccolta dei dati

I dati del sistema AFS sono raccolti presso:

a. le società di tiro riconosciute;

b. i funzionari per il tiro fuori del servizio;

c. i detentori di armi in prestito;

d. le autorità militari.

Art. 179k Comunicazione dei dati

I dati del sistema AFS vengono comunicati agli organi e alle persone seguenti:

a. alle società di tiro riconosciute;

b. ai funzionari per il tiro fuori del servizio;

c. alle autorità militari;

d. all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

e. alle amministrazioni delle contribuzioni;

f. a PostFinance.