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Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 13 pagine
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Legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità
in materia di armi RU 2013
to, o cui l’arma in questione è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo. La comunicazione al sistema d’informazione elettronico del Cantone di domicilio di cui all’articolo 32a capoverso 2 avviene per mezzo di una procedura automatizzata.
3bisI dati del sistema d’informazione elettronico di cui all’articolo 32a capoverso 2 possono essere resi accessibili, per mezzo di una procedura di richiamo, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione, a fedpol, nonché alle autorità doganali e ai servizi competenti
dell’amministrazione militare per l’adempimento dei loro compiti legali.
Art. 32j cpv. 2
2I servizi competenti dell’amministrazione militare comunicano all’Ufficio centrale:
a. l’identità e il numero d’assicurato delle persone cui al proscioglimento dall’obbligo militare è stata ceduta in proprietà un’arma, nonché il tipo e il numero dell’arma;
b. l’identità e il numero d’assicurato delle persone cui, in base alla legislazione militare, non è stata consegnata un’arma personale o un’arma personale in prestito, o cui l’arma in questione è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo.
Art. 34 cpv. 1 lett. i
1È punito con la multa chiunque:
i. non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso 1, 9c, 11 capoversi 3 e 4, 11a capoverso 2, 17 capoverso 7, 42 capoverso 5 oppure 42b capoverso 1;
Art. 42b Disposizione transitoria della modifica del ...
1Chiunque al momento dell’entrata in vigore della modifica del … della presente legge è già in possesso di un’arma da fuoco o di una parte essenziale di arma deve, entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica, dichiarare l’oggetto all’autorità competente del Cantone di domicilio.
2La dichiarazione non è necessaria per le armi da fuoco e le loro parti essenziali che:
a. sono state acquistate dopo il 12 dicembre 2008 secondo le disposizioni del diritto sulle armi;
b. sono state dichiarate all’autorità competente del Cantone di domicilio conformemente all’articolo 42a.
3Se il possesso di armi da fuoco o di loro parti essenziali acquistate in violazione del diritto sulle armi è notificato entro i termini previsti, si prescinde dall’aprire un procedimento penale.