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Consultazione 2013/39: Legge e ordinanza sulle abitazioni secondarie · 10 pagine

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Capitolo 8: Disposizioni transitorie e finali

Art. 25 Disposizioni transitorie

1La presente legge si applica a tutte le domande di costruzione non ancora approvate con decisione passata in giudicato fino all’entrata in vigore della legge stessa.

2Se la quota di abitazioni secondarie di un Comune si riduce al 20 per cento o meno, continuano a sussistere le limitazioni d’uso.

3L’autorità competente revoca, su richiesta, un’eventuale limitazione d’uso, incaricando l’Ufficio del registro fondiario di cancellare la relativa menzione sul registro fondiario del fondo in questione.

Art. 26 Modifica del diritto vigente

Le leggi qui di seguito vengono modificate come segue:

1. Legge del 9 ottobre 19925 sulla statistica federale

Art. 10 cpv. 3bis(nuovo)

3bisL’Ufficio federale tiene, in stretta collaborazione con i Cantoni, un Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione e per l’esecuzione di compiti legali. Hanno accesso al Registro la Confederazione, nonché ciascun Cantone e ciascun Comune per i dati riguardanti il proprio territorio. Il Consiglio federale disciplina la tenuta del Registro ed emana disposizioni particolareggiate sulla protezione dei dati. Sempre che non si tratti di informazioni personali, il Consiglio federale può rendere accessibili al pubblico i dati del registro.

2. Legge del 22 giugno 19796 sulla pianificazione del territorio

Articolo 8 capoversi 2 e 3

Abrogati

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

5 RS 431.01

6 RS 700