Avamprogetto LF
Consultazione 2013/39: Legge e ordinanza sulle abitazioni secondarie · 10 pagine
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Art. 21 Analisi degli effetti
1In collaborazione con la Segreteria di Stato dell’economia, l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale analizza a intervalli regolari gli effetti della presente legge.
2I Dipartimenti interessati presentano periodicamente un rapporto al Consiglio federale.
Art. 22 Competenza, procedura e protezione giuridica
Fatte salve le disposizioni della presente legge, la competenza, la procedura e la protezione giuridica sono rette dalla legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione dei Cantoni.
Capitolo 7: Disposizioni penali
Art. 23 Mancato rispetto di limitazioni d’uso
1Chiunque, intenzionalmente, non rispetta una limitazione d’uso in virtù della presente legge, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
3Se la limitazione d’uso viene revocata successivamente, la pena è una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.
4Fino alla conclusione definitiva di un procedimento di sospensione o di modifica di una limitazione d’uso il giudizio penale va differito.
Art. 24 Indicazioni inesatte
1Chiunque, intenzionalmente, dà alle autorità competenti indicazioni inesatte o incomplete su fatti rilevanti per l’autorizzazione, la sospensione o la modifica di una limitazione d’uso in virtù della presente legge, oppure profitta subdolamente dell’errore in cui le autorità si trovano, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Chiunque, per negligenza, dà indicazioni inesatte o incomplete è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
4 RS 700