Avamprogetto LF
Consultazione 2013/39: Legge e ordinanza sulle abitazioni secondarie · 10 pagine
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3L’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie vi dispone, mediante una condizione d’uso, la limitazione d’uso di cui al capoverso 1 lettera a o capoverso 2 lettere a–c. Se l’autorizzazione edilizia non contiene alcuna disposizione, si presuppone che si applichi la limitazione d’uso di cui al capoverso 1 lettera a.
4Immediatamente dopo che l’autorizzazione edilizia è divenuta oggetto di una decisione passata in giudicato, l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie o l’autorità designata dal Cantone deve incaricare l’Ufficio del registro fondiario di menzionare nel registro fondiario la limitazione d’uso riguardante il fondo in questione.
5Il Consiglio federale disciplina i dettagli, specialmente:
a. i requisiti posti alla struttura ricettiva organizzata;
b. l’obbligo di notifica per il cambiamento di destinazione di un’abitazione sfruttata a scopi turistici in un’abitazione primaria; e
c. il testo della menzione di condizioni d’uso.
Art. 8 Presupposti particolari per l’autorizzazione di abitazioni sfruttate a
scopi turistici di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c
1Nel piano direttore cantonale è possibile designare i comprensori nei quali è provato un fabbisogno di abitazioni sfruttate a scopi turistici di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c.
2Simili abitazioni possono essere autorizzate soltanto nelle regioni designate dal piano direttore cantonale.
3Le nuove costruzioni possono essere autorizzate solamente se viene fornita la prova che sono state esaurite le riserve di cambiamenti di destinazione di abitazioni vuote e di abitazioni secondarie esistenti all’interno delle zone edificabili.
Sezione 2: Nuove abitazioni senza limitazione d’uso
Art. 9 Abitazioni in relazione con strutture ricettive organizzate
1Comuni con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20 per cento possono autorizzare le strutture ricettive organizzate a costruire abitazioni senza limitazione d’uso di cui all’articolo 7 capoverso 1 se:
a. ciò è necessario per finanziare la costruzione o la prosecuzione dello sfruttamento della struttura; e
b. la superficie utile principale di queste abitazioni non supera una quota del 20 per cento della superficie per piano complessiva delle camere e delle abitazioni;
c. la struttura può essere o continuare a essere sfruttata in modo redditizio soltanto costruendo simili abitazioni.