Avamprogetto LF
Consultazione 2013/39: Legge e ordinanza sulle abitazioni secondarie · 10 pagine
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c. sono occupate in modo permanente da persone che non devono annunciarsi all’Ufficio controllo abitanti, in particolare da personale diplomatico e richiedenti l’asilo;
d. non sono occupate da al massimo un anno, sono abitabili e sono destinate all’affitto a lungo termine o alla vendita (abitazioni vuote);
e. vengono utilizzate a scopi agricoli e non sono accessibili tutto l’anno a causa dell’altitudine;
f. vengono utilizzate da imprese per ospitarvi a breve termine il personale;
g. vengono utilizzate quali abitazioni di servizio per persone operanti nel settore alberghiero, in ospedali e in istituti;
h. sono destinate lecitamente a un uso diverso da quello abitativo.
4Abitazioni secondarie ai sensi della presente legge sono tutte le abitazioni che non sono abitazioni primarie né sono equiparate a queste ultime.
Art. 3 Compiti e competenze dei Cantoni
1I Cantoni adottano misure adeguate per promuovere un migliore tasso di occupazione delle abitazioni secondarie e per promuovere l’industria alberghiera e un’offerta di abitazioni primarie a prezzi moderati.
2I Cantoni, adottando misure adeguate, fanno sì che i Comuni con una quota del 20 per cento al massimo di abitazioni secondarie non la superino.
3I Cantoni possono emanare prescrizioni, più incisive della presente legge, per limitare la costruzione di nuove abitazioni secondarie e i cambiamenti di destinazione di abitazioni esistenti in abitazioni secondarie.
Capitolo 2: Fissazione della quota di abitazioni secondarie
Art. 4 Inventario delle abitazioni primarie
1Ogni Comune allestisce annualmente un inventario delle abitazioni primarie.
2Nell’inventario delle abitazioni primarie devono essere menzionati per lo meno il numero delle abitazioni e il numero delle abitazioni primarie.
3Il Comune può inoltre menzionarvi separatamente la categoria delle abitazioni equiparate alle abitazioni primarie, attribuendo questa categoria abitativa alle abitazioni primarie.
4Il Consiglio federale disciplina i requisiti posti all’inventario delle abitazioni primarie e stabilisce i dettagli della pubblicazione.