Avamprogetto LF

Consultazione 2013/39: Legge e ordinanza sulle abitazioni secondarie · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Capitolo 6: Disposizioni d’esecuzione

Art. 17 Autorità di vigilanza

Ogni Cantone designa un’autorità che vigila sull’esecuzione della presente legge.

Art. 18 Obblighi di notifica dell’Ufficio controllo abitanti e dell’Ufficio del

registro fondiario

1L’autorità preposta al controllo abitanti in un Comune con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20 per cento notifica all’autorità preposta alle autorizzazioni in virtù della presente legge le persone che cambiano di abitazione all’interno del Comune e quelle che partono dal Comune o trasferiscono il proprio domicilio in un altro Comune.

2Dopo l’esecuzione dal punto di vista del registro fondiario, l’Ufficio del registro fondiario notifica all’autorità preposta alle autorizzazioni in virtù della presente legge il trapasso di proprietà di un fondo, situato in un Comune con una quota di abitazioni secondarie superiore al 20 per cento, per il quale è menzionata una limitazione d’uso di cui all’articolo 7 capoverso 1.

Art. 19 Misure amministrative in caso di uso illecito

1Se un’abitazione con una limitazione d’uso di cui all’articolo 7 capoverso 1 non viene usata in maniera lecita, l’autorità competente assegna al proprietario, minacciando l’esecuzione sostitutiva e la pena di cui all’articolo 292 del Codice penale, un termine per ripristinare lo stato legale. In casi motivati, su proposta del proprietario, può essere concesso un termine suppletorio.

2Se il proprietario non ripristina lo stato legale entro il termine stabilito, l’autorità competente vieta l’utilizzo dell’abitazione e ne dispone la sigillatura.

3L’autorità competente adotta le misure necessarie a ripristinare lo stato legale. In particolare, essa può affittare l’abitazione nel rispetto della limitazione d’uso di cui all’articolo 7 capoverso 1.

4Se, nell’esercizio delle loro funzioni, membri dell’autorità edilizia competente o i suoi impiegati vengono a conoscenza di infrazioni, sono tenuti a notificarle immediatamente alla competente autorità di perseguimento penale e all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale.

Art. 20 Esecuzione delle misure amministrative in caso di uso illecito

1L’autorità competente ha tutti i diritti e i doveri che le servono per ripristinare l’uso lecito in rappresentanza del proprietario.

2Può avvalersi di terzi per l’esecuzione delle misure necessarie.

3Gli introiti derivanti dall’affitto di cui all’articolo 19 capoverso 3, dedotto l’onere amministrativo dell’autorità competente e di terzi eventualmente coinvolti, spettano al proprietario.