Avamprogetto LF
Consultazione 2013/39: Legge e ordinanza sulle abitazioni secondarie · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Art. 13 Abuso e sviluppi indesiderati (decade qualora venga scelta la va-
riante all’art. 12 cpv. 2–4)
1I Cantoni e i Comuni adottano le misure necessarie a impedire abusi e sviluppi indesiderati che possono risultare da un utilizzo senza restrizioni di abitazioni costruite secondo il diritto anteriore a scopi di abitazioni secondarie.
2A tal fine, i Cantoni possono limitare il cambiamento di destinazione di abitazioni utilizzate fino a quel momento a scopi di abitazioni primarie in scopi di abitazioni secondarie e subordinarlo all’autorizzazione edilizia.
Sezione 2: Modifica e sospensione della limitazione d’uso
Art. 14 Modifica della limitazione d’uso
Per il cambiamento di destinazione di un’abitazione con una limitazione d’uso di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a in un’abitazione sfruttata a scopi turistici occorre un’autorizzazione edilizia.
Art. 15 Sospensione della limitazione d’uso
1L’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie, o l’autorità designata dal Cantone, sospende per una determinata durata, su proposta del proprietario, una limitazione d’uso di cui all’articolo 7 capoverso 1, se quest’ultima non può essere rispettata in seguito a motivi particolari quali il decesso, il trasferimento di domicilio o la modifica dello stato civile.
2L’autorità sospende la limitazione d’uso a tempo indeterminato se il proprietario fornisce la prova di avere cercato senza esito persone disposte a usare legalmente l’abitazione contro congrua rimunerazione.
3Il Consiglio federale disciplina la durata della sospensione a tempo determinato di cui al capoverso 1 e stabilisce nel dettaglio i presupposti di cui al capoverso 2, in particolare i requisiti posti alla prova.
Art. 16 Tassa di compensazione
1Se la limitazione d’uso è sospesa a tempo indeterminato, l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie o l’autorità designata dal Cantone riscuote dal proprietario una tassa di compensazione durante la sospensione a tempo indeterminato, sempre che il reddito annuo dell’abitazione sia superiore a quello che risulterebbe in presenza della limitazione d’uso.
2Per l’esigibilità della tassa, il fondo è gravato per legge da un diritto di pegno. Esso ha la precedenza su tutti i diritti di pegno esistenti.
3Il Consiglio federale disciplina il calcolo della tassa di compensazione sulla base del valore reddituale annuo. Può fissare un quadro di riferimento entro il quale i Cantoni stabiliscono l’aliquota della tassa tenendo conto delle particolarità locali.