Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 20 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati
segreto professionale (settore della formazione e dello sport; GR, ZG, ZH; CP, GDS), mentre non comprende altre categorie professionali tenute al segreto professionale (p. es. settore della giustizia) che potrebbero avere contatti regolari con minori (p. es. avvocati di minori; ZH; GDS, KAS, FSA, Städteinitiative Sozialpolitik, UniL). Non è inoltre chiaro perché non siano elencati gli ausiliari delle persone tenute al segreto professionale (UCS).
Alcuni partecipanti propongono di basare l’elenco degli specialisti esclusivamente sull’articolo 321 CP (GR, SZ, ZH; CP). La disposizione va almeno completata con gli avvocati e i difensori, menzionati all’articolo 321 CP (ZH). Altri avrebbero preferito un diritto d’avviso generale senza distinzione di professioni e funzioni (VS). Altri ancora sottolineano invece l’importanza di un elenco esaustivo (TI; DJZ). È giusto che le categorie professionali del settore della giustizia non elencate nell’avamprogetto non siano autorizzate ad avvisare le autorità (DJZ, KAS, Städteinitiative Sozialpolitik).
COSAS ritiene che «specialisti nel settore dell’assistenza sociale» sia impreciso. Sarebbe preferibile parlare di «specialisti nel settore sociale», ma anche questa nozione dovrebbe essere definita. È criticata anche la traduzione in francese «travailleurs sociaux»; in questo punto le versioni linguistiche dovrebbero essere adeguate (AvenirSocial).
FR sottolinea che possono esservi segreti professionali (cantonali) più ampi, eventualmente contrari a un obbligo d’avviso, se le persone in questione non sono contemplate dal diritto d’avviso di cui all’articolo 314c capoverso 2 numero 1 AP-CC.
4.1.3 Rapporto con il segreto professionale tutelato dal CP e forma del diritto d’avviso
Vari partecipanti sottolineano positivamente che il progetto chiarisce meglio il rapporto tra gli obblighi d’avviso e il segreto professionale tutelato dal CP (BE, SO). SG propone tuttavia di sancire esplicitamente nella legge l’abrogazione dell’obbligo di farsi liberare dal segreto professionale, in modo da evitare incertezze giuridiche.
Alcuni partecipanti chiedono di disciplinare più chiaramente nella legge le condizioni alle quali si può fare una segnalazione anteponendo il disciplinamento civile al segreto professionale tutelato dal CP (BS; GDS; CFIG). Vengono fatte le proposte seguenti:
– occorre sancire il principio secondo cui una segnalazione è giustificata soltanto se serve al
bene del minore o è nel suo interesse (BS; GDS);
– si chiede che una segnalazione sia ammessa soltanto in caso di esposizione concreta a
pericolo e non in caso di supposto pericolo (GDS; Pro Familia, FSFM). Inoltre il pericolo dovrebbe essere considerevole (FHNW Hochschule für Soziale Arbeit);
– andrebbe aggiunto un ulteriore criterio: l’intervento dell’APMA deve essere necessario per
proteggere il minore (CFIG);
– ai fini di una semplificazione concettuale, LU propone che per gli avvisi all’APMA la cerchia
di persone in questione sia esplicitamente liberata dal segreto professionale o d’ufficio. In tal modo si evita il pericolo che nel ponderare gli interessi il giudice penale giunga a un risultato diverso dalla persona autrice della segnalazione.
4.1.4 Rapporto con il segreto d’ufficio e la violazione del segreto sancito per contratto
LCH critica che in caso di assoggettamento sia al segreto d’ufficio che al segreto professionale non è chiaro cosa valga. La formulazione non distingue in modo coerente tra persone tenute al segreto d’ufficio e quelle tenute al segreto professionale. Non chiarisce, inoltre, se le per-