Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 20 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati

le persone soggette all’obbligo d’avviso in caso di incertezze, prima che intervengano le autorità (LCH).

– Per proteggere i minori, invece dell’estensione degli obblighi d’avviso, sono probabilmente

più opportune direttive interne chiare che permettano agli specialisti di discutere il loro sospetto (Verdi; AvenirSocial).

– Poiché le persone che avvisano le autorità hanno spesso l’impressione che la segnalazio-

ne non produca alcun effetto, alcuni partecipanti propongono di accordare loro un diritto d’informazione sullo stato della procedura (BE, SG; CSVD; Wirth Albert). L’articolo 301 capoverso 2 del Codice di procedura penale (RS 312.0) potrebbe fungere da modello (BE, SG; CSVD).

– SZ propone di completare il CC con una disposizione che obbliga l’APMA a sporgere sen-

za indugio denuncia alle autorità di perseguimento penale se le viene segnalata un’esposizione a pericolo di un minore in seguito a un reato. Solo in questo modo si possono rilevare immediatamente e senza perdita di tempo le prove necessarie per il procedimento penale (esami medici, interrogazione della vittima senza che sia influenzata dall’eventuale autore del reato). Si tratta di un elemento fondamentale per un procedimento penale efficace e quindi per una protezione efficace della vittima. VS propone di esaminare un eventuale obbligo d’avviso alle autorità di perseguimento penale per i reati perseguiti d’ufficio, per i quali gli specialisti fungerebbero da garanti.

– ZH chiede di valutare l’integrazione dell’articolo 3c LStup con le APMA. La facoltà di

segnalazione sancita dall’articolo 3c LStup serve da modello per l’articolo 314c D-CC ma menziona soltanto «le istituzioni di cura o di aiuto sociale», mentre le APMA non sono elencate tra i destinatari della segnalazione (ZH).

– CASTAGNA propone di introdurre l’obbligo d’avviso per le istituzioni, se sussistono

indizi che uno specialista abbia commesso abusi sessuali ai danni di un pupillo.

– Occorre definire in modo più preciso il bene del minore e i diritti e gli obblighi d’avviso

vanno previsti soltanto se sussistono motivi fondati per presumere che il bene di un minore sia messo in pericolo. In caso contrario vi è da temere un’ingerenza troppo forte nella sfera privata e familiare (CP).

– Singoli partecipanti propongono di chiarire, in occasione della revisione, anche la posizio-

ne del curatore che rappresenta i minori in giudizio. Tale mandato è spesso assunto da persone che svolgono professioni diverse non contemplate dall’articolo 321 CP. Poiché svolgono la funzione di rappresentante del minore in giudizio ed essendo la tutela della confidenzialità d’importanza fondamentale, tali persone dovrebbero essere incluse nell’elenco dell’articolo 321 numero 1 (GDS, DJZ). Inoltre, Pro Familia chiede che i curatori debbano svolgere una formazione specialistica riconosciuta.

– IGM chiede di escludere la possibilità, menzionata a pagina 18 del rapporto, di fare una

segnalazione anonima. Per contro, l’ASCP chiede che il testo di legge preveda che tali segnalazioni vadano approfondite se non sono manifestamente immotivate.

– IGM chiede di introdurre un organo di mediazione o di controllo per le APMA. Inoltre, nel

rapporto occorre menzionare lo straniamento e il rifiuto di contatto del minore come criteri per un’esposizione a pericolo del suo bene.

– Coinvolgimento del minore capace di discernimento: il diritto del minore di essere sen-

tito (art. 12 della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo) è d’importanza fondamentale. La disposizione sugli obblighi d’avviso deve quindi essere completata con un nuovo capoverso che prescriva, in linea di massima o nei limiti del possibile, il consenso del minore