Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 20 pagine
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adulti l’avamprogetto, al contrario di quanto previsto in quello di protezione dei minori, non crea un nuovo obbligo d’avviso su scala federale.
La riserva della possibilità di sopperire al bisogno d’aiuto con il proprio intervento è accolta favorevolmente anche nell’ambito della protezione degli adulti (BS; COPMA, FSPI). Altri partecipanti ne chiedono invece lo stralcio, poiché secondo loro è compito dell’APMA chiarire la questione del carattere sussidiario dell’intervento statale (CSVD, UniL).
I Cantoni BE e BS accolgono inoltre con favore il fatto che le modifiche proposte chiariscano la questione, controversa nella dottrina, del rapporto tra il segreto professionale tutelato dal diritto penale e l’obbligo d’avviso previsto dal diritto civile per i pubblici ufficiali.
4.5 Art. 448 cpv. 2 CC
Vari partecipanti rinviano alle osservazioni in merito all’articolo 314e capoverso 2 AP-CC (cfr. sopra n. 4.3; BS; COPMA, FSPI).
La FSP approva il fatto che la menzione esplicita degli psicologi permette di colmare una lacuna della legge.
4.6 Modifica di altri atti normativi
4.6.1 Art. 321 n. 3 Codice penale2
La modifica proposta dà adito a poche osservazioni. LU propone di introdurre anche nell’articolo 320 CP una riserva analoga a quella dell’articolo 321 numero 3 AP-CP (violazione del segreto d’ufficio). GE propone di fare salvi, oltre alle disposizioni sui diritti d’avviso, sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio, anche i diritti di collaborare.
4.6.2 Art. 364 Codice penale
I partecipanti che si esprimono in merito accolgono in linea di massima con favore la suddivisione, nell’articolo 364 AP-CP, in diritti e obblighi d’avviso e la maggiore chiarezza che ne consegue (CFIG, UniL). GE propone tuttavia di chiarire la situazione delle persone tenute sia al segreto professionale che al segreto d’ufficio. Infine, l’UCS propone di adeguare il titolo marginale in modo da rispecchiare la suddivisione in diritti e obblighi d’avviso.
Vari partecipanti criticano che secondo il tenore del presente articolo tutti i reati contro minorenni dovrebbero essere comunicati all’APMA (BS, LU, TG; CFIG). Essi ritengono che non sempre una comunicazione sia nell’interesse del minorenne. Secondo l’avamprogetto dovrebbero essere segnalati anche reati di poco conto, quali ad esempio furti ai danni di minorenni o reati di poco conto tra minorenni in ambito scolastico (BS; CFIG). Vi sarebbe pertanto il pericolo che in seguito al gran numero di segnalazioni i pericoli gravi potrebbero essere sommersi (BS). Vari partecipanti propongono pertanto di limitare la disposizione con un ulteriore criterio:
– la minaccia del bene del minore (LU);
– obbligo d’avviso soltanto se, in considerazione della natura del reato, la segnalazione po-
trebbe essere nell’interesse del minore (BS);
2 RS 311.0.