Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 20 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati
4.2.4 Riserva della possibilità di rimediare alla situazione nell’ambito della propria atti-
vità
Numerosi partecipanti approvano esplicitamente il carattere sussidiario della segnalazione all’APMA, poiché queste vanno avvisate soltanto se lo specialista in questione non può rimediare nell’ambito della propria attività all’esposizione a pericolo del bene del minore (BS, FR, SG, SH; PS; COFF, COPMA, COSAS, FSPI, ASCP). Il carattere sussidiario evita una delega troppo precoce dei compiti all’APMA (COPMA). Alcuni partecipanti propongono tuttavia di formulare la riserva in modo diverso, prevedendo l’obbligo d’avviso soltanto se vi sono ragioni per ritenere «che per rimediare alla situazione sia necessario l’intervento delle autorità» (Verdi; CFIG). Ciò permette un maggiore margine di apprezzamento.
Per contro, alcuni partecipanti criticano la riserva della possibilità di rimediare alla situazione. La rinuncia ad avvisare l’APMA non dovrebbe dipendere unicamente dalla valutazione degli specialisti nei settori citati (GL; Pro Familia, FSFM, UniL); dovrebbe invece essere l’APMA a giudicare se lo specialista sia in grado di risolvere il problema (GL, NW). La cerchia degli specialisti è infatti molto ampia e vi è il pericolo che questi ultimi sopravvalutino le proprie capacità e rinuncino ad avvisare l’APMA e così si perda tempo prezioso (GL; HEF-TS). In particolare gli specialisti del settore dello sport non sono probabilmente oggettivamente in grado di porre rimedio, nel quadro della propria attività a una situazione di pericolo di un minore (NW, UniL). Secondo le esperienze della polizia, quanto più a lungo altri specialisti o persone di contatto hanno già parlato con il minore in pericolo tanto più crescono le difficoltà di accertare i fatti (NW). Infine, la riserva lascia agli specialisti un margine d’apprezzamento troppo ampio, contrario al principio dell’obbligo d’avviso (VD; Pro Familia, UniL).
4.2.5 Rapporto con gli obblighi del segreto previsti da leggi speciali
Singoli partecipanti criticano che il rapporto tra gli obblighi del segreto previsti da leggi speciali e gli obblighi d’avviso secondo l’articolo 314d ZGB resta poco chiaro (CURAVIVA). Tale rapporto va chiarito nella legge e non ci si deve limitare, come proposto nel rapporto esplicativo, a un esame del singolo caso (ZG; CURAVIVA). È accolto con favore il fatto che le persone tenute all’obbligo del segreto fondato su un particolare rapporto di fiducia abbiano, analogamente all’articolo 314c CC, il diritto e non l’obbligo di avvisare l’APMA (LU, SZ; CURAVIVA). Le disposizioni di legge dovrebbero tuttavia elencare tutte le sovrapposizioni e indicare per ogni singolo caso le norme prevalenti (CURAVIVA).
Altri partecipanti osservano che definendo altre eccezioni dall’obbligo d’avviso non si contribuisce alla semplificazione e all’uniformazione (UDC).
4.2.6 Rinuncia a un obbligo generale d’avviso per terzi
Come illustrato sopra (n. 4.1.1), molti partecipanti approvano esplicitamente il fatto che le persone tenute a un segreto professionale tutelato dal Codice penale abbiano il diritto, ma non il dovere di avvisare le autorità. È prevalentemente accolto in modo positivo anche la rinuncia a un obbligo generale d’avviso per terzi (BL, GL, GR; CP, CURAVIVA, GDS, DJZ, COPMA, UniL). Se si introducesse un obbligo generale di segnalazione vi sarebbe da temere che le APMA siano sommerse da segnalazioni prive di fondamento (CP, CURAVIVA). Le esperienze raccolte all’estero mostrano che un siffatto obbligo generale d’avviso favorisce la delazione (BL; COPMA) e conduce tendenzialmente all’isolamento di famiglie con problemi (COPMA). Segnalazioni immotivate e un clima generale di diffidenza nuocerebbe al bene del minore (GL;