Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 20 pagine

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sone tenute al segreto d’ufficio secondo l’articolo 320 CP abbiano in generale un diritto d’avviso (ZH; COSAS). Se il segreto d’ufficio va in parte mantenuto, allora occorre creare criteri chiari di delimitazione. Bisogna almeno chiarire nel rapporto esplicativo che non importa che la persona soggetta al segreto professionale eserciti un’attività ufficiale o una privata (ZH). COSAS propone di menzionare il segreto d’ufficio esplicitamente nella legge.

La CSVD propone di creare chiarezza in merito al rapporto tra il diritto d’avviso previsto dalla legge e l’obbligo del segreto previsto da un contratto, integrando l’articolo 314c AP-CC.

4.2 Art. 314d AP-CC (obblighi d’avviso)

4.2.1 In generale

Favorevoli: L’estensione degli obblighi d’avviso agli specialisti privi di una funzione ufficiale che hanno contatti regolari con minorenni è approvata esplicitamente da poco più di metà dei Cantoni, due partiti e poco meno di un terzo delle organizzazioni (AG, AI, AR, BE, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, TG, TI; PPD, UDC; ags, CURAVIVA, COFF, EVS/ASE, Fachverband Sucht, fPmh, Hausärzte Schweiz, insieme, Kinderärzte Schweiz, COPMA, Pro Familia, ACS, SHV, CSVD, ASPEE, FSFM, ASCP). Ciò permette di garantire che l’APMA sia informata tempestivamente in caso di sospetta esposizione a pericolo del bene del minore e del suo sviluppo (PPD; COPMA, ACS). Solo se informata tempestivamente di una situazione di pericolo, l’APMA può provvedere immediatamente alla protezione necessaria (COPMA). Gli specialisti menzionati sono così tenuti a impegnarsi attivamente per il bene del minore impedendo un’eventuale esposizione a pericolo (CURAVIVA, Pro Familia). Devono assumersi essi stessi la responsabilità, se ad esempio non funzionano i piani di prevenzione di un’istituzione (insieme). L’obbligo d’avviso evita loro difficili conflitti di coscienza (Hausärzte Schweiz, Kinderärzte Schweiz). Le chiare direttive della legge potrebbero sgravarli (ASPEE, FSFM).

Il nuovo disciplinamento permette di intervenire più spesso in modo tempestivo (TI) e, essendo individuati, i minori esposti a pericolo ricevono il sostegno necessario (ags). Il bene del minore è maggiormente protetto (AG; COFF). Infine l’ACS sottolinea che il disciplinamento proposto diminuirà le questioni di delimitazione tra persone che operano a titolo ufficiale e specialisti; con il diritto vigente agli interessati non è sempre chiaro se sono considerati agenti ufficiali.

Pareri contrari e critici: quattro Cantoni e nove organizzazioni rifiutano globalmente l’estensione degli obblighi d’avviso agli specialisti che hanno contatti regolari con minorenni (LU, SO, SZ, UR; AvenirSocial, GDS, GeCoBi, kibesuisse, KAS, NKS, USS, COSAS, SWS).

Pur non rifiutandola globalmente, vari partecipanti giudicano in modo estremamente critico l’estensione degli obblighi d’avviso ed esprimono diverse riserve, soprattutto in merito alla

cerchia di persone soggette all’obbligo e alla forma di quest’ultimo (BL, BS, SH, ZH;

Verdi, PS; CFIG, HEF-TS, JUBLA, LCH, ASI, FSPI, Städteinitiative Sozialpolitik, Fsas, ASCSI, UniL). Tali riserve sono in gran parte identiche a quelle espresse dai partecipanti che rifiutano del tutto l’estensione degli obblighi d’avviso:

– Si osserva innanzitutto che, oltre che con quelli che sono tenuti al segreto professionale,

può sussistere un rapporto di fiducia degno di protezione anche con altri specialisti che nell’ambito della loro attività vengono a conoscenza di una minaccia del bene del minore (BS, SH, SO, ZH; Verdi, PS; AvenirSocial, CFIG, KAS, NKS, ASI, USS, COSAS, FSPI, Städteinitiative Sozialpolitik, Fsas, ASCSI, SWS, UniL). Si menzionano i collaboratori dei sevizi sociali scolastici, dei servizi di consulenza per la gioventù, dei servizi di consulenza per l’educazione e per bambini e giovani nonché gli istituti per l’accudimento di bambini, il