Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 20 pagine
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CURAVIVA). Una disposizione del genere causerebbe incertezza giuridica in tutta la popolazione (CURAVIVA).
Solo pochi partecipanti ritengono che in caso di sospetto di maltrattamento o negligenza dovrebbe vigere un obbligo d’avviso per tutti gli adulti (Pro Familia, FSFM).
4.3 Art. 314e AP-CC (obbligo di collaborare e assistenza amministrativa)
Capoverso 4: la maggior parte dei partecipanti approva il fatto che secondo l’avamprogetto gli specialisti tenuti al segreto professionale che hanno avvisato l’APMA siano autorizzati a partecipare agli accertamenti senza previa liberazione dal segreto (BL, BS, NW, OW, SZ; ags, CU-RAVIVA, COFF, CFIG, Fachverband Sucht, fPmh, HEF-TS, ASCP).Tale disciplinamento agevola la procedura amministrativa (ags; fPmh). È inoltre giusto che gli specialisti siano autorizzati, ma non tenuti a partecipare (OW; COFF, COSAS), poiché un eventuale obbligo di collaborare potrebbe indurli a non segnalare un’esposizione a pericolo (OW).
Alcuni partecipanti criticano il fatto che l’obbligo di collaborare sia limitato agli specialisti che avvisano l’APMA (BL, BS; CFIG). La collaborazione al procedimento dovrebbe in ogni caso dipendere dalla ponderazione degli interessi da parte della persona tenuta al segreto professionale, anche se quest’ultima non ha avvisato le autorità (BL, BS; CFIG). Di parere simile è la FMH che ritiene controproducente il vigente obbligo di collaborazione sancito dall’articolo 448 capoverso 2 CC. Secondo la FMH, in riferimento alla collaborazione nel procedimento, le professioni del settore sanitario dovrebbero essere equiparate agli ecclesiastici, avvocati, difensori, mediatori e curatori.
Diversi partecipanti esprimono critiche anche nei confronti dei capoversi 2 e 3, ripresi in gran parte dall’articolo 448 CC. L’UDC sostiene che anche in questo caso l’enumerazione delle professioni, invece di fare chiarezza, crei confusione. Il rinvio ai capoversi 2 e 3 contempla anche persone (avvocati, difensori, mediatori e curatori) non menzionate come aventi diritto d’avviso nell’articolo 314c capoverso 2 numero 1 AP-CC (GR; VFG). Non è neppure chiaro quale capoverso si applichi agli specialisti nel settore delle opere sociali (COSAS). L’ASCP propone di includere nell’elenco delle professioni anche gli operatori sociali, poiché questi ultimi ricoprono un ruolo di fiducia analogo a quello delle professioni menzionate. Non è inoltre chiaro perché l’elenco del capoverso 3 non comprenda i notai. Secondo la COPMA i notai sono un punto di riferimento importante nel diritto in materia di protezione degli adulti, poiché attestano pubblicamente i mandati precauzionali. Infine, occorrerebbe esentare dall’obbligo di collaborare non solo gli ex curatori, ma anche quelli attuali, poiché, in casi dubbi, essi devono tutelare gli interessi della persona posto sotto curatela (ASCP).
Alcuni partecipanti osservano che nel capoverso 2 occorrerebbe chiarire che gli specialisti menzionati possono farsi liberare dal segreto professionale dall’organo loro preposto anche su propria richiesta (BS; GDS, COPMA, FSPI, UniL). Contro la volontà dell’interessato, l’organo preposto dovrebbe poter impartire, su richiesta dell’APMA, unicamente l’obbligo di partecipare (BL). Inoltre, in analogia all’articolo 321 numero 2 CP, BE propone che nel contesto della liberazione dal segreto professionale sia menzionata anche l’autorità di vigilanza.
4.4 Art. 443 cpv. 2 CC
I partecipanti che si esprimono in merito, accolgono favorevolmente l’uniformazione del disciplinamento dell’avviso su scala federale anche nel diritto in materia di protezione degli adulti (BE, BS; COPMA). insieme si esprime criticamente sull’abolizione della competenza dei Cantoni di sancire obblighi d’avviso, in particolare perché nel diritto in materia di protezione degli