Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 20 pagine

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– includere nell’elenco gli specialisti che lavorano con genitori (p.es. consulenza matrimonia-

le), poiché spesso vengono a conoscenza di indizi di esposizione a pericolo del bene di minori (CSVD);

– valutare se applicare l’obbligo d’avviso anche ai collaboratori di imprese IT, poiché spesso

il bene di un minore è esposto a pericolo nei media sociali attraverso il cybermobbing e il cyberstalking (SG; CSVD);

– stralciare dall’elenco il settore della religione poiché gli specialisti di tale settore sono in

ogni caso tenuti al segreto professionale tutelato dal Codice penale (FSA). Per gli stessi motivi occorre valutare lo stralcio dei settori della medicina, della psicologia e delle cure (GE);

– le associazioni professionali ASI, Fsas e ASCSI chiedono che anche il personale infermie-

ristico che non opera in qualità di ausiliare di un medico abbia il diritto d’avviso e non sottostà all’obbligo;

– nel settore dell’accudimento di minori istituzionale la responsabilità della segnalazione de-

ve incombere in linea di massima alla direzione e non ai singoli collaboratori (kibesuisse);

– la nozione di attività ufficiale è troppo vaga e deve essere definita in modo più preciso

(éésp).

4.2.3 Forma dell’obbligo d’avviso e mancanza di un meccanismo sanzionatorio

Diversi partecipanti chiedono di creare un maggior margine d’apprezzamento per l’obbligo d’avviso. Anche gli specialisti elencati nell’articolo 314d capoverso 1 numero 1 AP-CC dovrebbero poter procedere a una ponderazione degli interessi e non essere in ogni caso soggetti all’obbligo d’avviso (BS; Verdi; CFIG, kibesuisse, NKS, FSPI). Non dovrebbero essere chiamati a rispondere del mancato avviso, bensì eventualmente dell’omessa ponderazione degli interessi (BS; Verdi; CFIG).

Altri partecipanti chiedono di prevedere per l’obbligo d’avviso una soglia più elevata rispetto al diritto generale d’avviso: l’avviso dovrebbe essere obbligatorio solo in caso di pericolo concreto (GDS, DJZ) o notevole (FHNW Hochschule für Soziale Arbeit). Inoltre occorre sancire che la segnalazione deve essere «nell’interesse del minore» (GDS, Städteinitiative Sozialpolitik). Altri partecipanti, invece, propongono di non fondare l’obbligo sul termine indeterminato di bene del minore, bensì di prevedere l’obbligo di denuncia in caso di sospetto fondato di maltrattamento o trascuranza di un minore (Pro Familia, FSFM). Ciò permette di aumentare l’accettabilità dell’obbligo d’avviso.

Vari partecipanti temono difficoltà di attuazione poiché il progetto non stabilisce quando debbano essere avvisate le autorità, la forma dell’avviso e gli elementi di cui tenere conto nella ponderazione degli interessi, ecc. (Verdi; AvenirSocial, FSPI).

Alcuni partecipanti approvano l’assenza di sanzioni penali, se non sussiste un reato di omissione (UDC; CURAVIVA, FSPI). È difficile trovare una sanzione adeguata alla protezione dei minori, poiché vi è il pericolo della delazione, di un’ondata di segnalazioni e quindi di un sovraccarico per le APMA (UDC). Solo singoli partecipanti propongono di introdurre sanzioni penali, civili o amministrative (FSA). éésp esprime anche il timore che in assenza di sanzioni i Cantoni potrebbero prevedere disciplinamenti diversi nelle proprie legislazioni d’esecuzione e ne conseguirebbe incertezza e disparità giuridica a livello federale.