Progetto
Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto
Sistemi d’informazione militari
b. ai collaboratori del comando della polizia militare per l’adempimento del rispettivo compito secondo l’articolo 100 LM5 nel rispettivo settore d’attività;
c. alle persone incaricate della valutazione della situazione della sicurezza sul piano militare e dell’autoprotezione dell’esercito, per l’adempimento dei rispettivi compiti secondo l’articolo 100 LM.
2Il comando della polizia militare comunica i dati del sistema JORASYS sotto forma di estratti scritti agli organi e alle persone seguenti:
a. alla giustizia militare;
b. ai comandanti della truppa competenti, relativamente al rispettivo settore;
c. all’organo competente per la protezione delle informazioni e delle opere.
Art.167f Conservazione dei dati
1I dati del sistema JORASYS sono conservati per dieci anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.
2I dati di terzi sono cancellati dieci anni dopo la conclusione della procedura concernente il fatto.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.