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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 10 pagine

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Sistemi d’informazione militari

b. ai collaboratori del comando della polizia militare per l’adempimento del rispettivo compito secondo l’articolo 100 LM5 nel rispettivo settore d’attività;

c. alle persone incaricate della valutazione della situazione della sicurezza sul piano militare e dell’autoprotezione dell’esercito, per l’adempimento dei rispettivi compiti secondo l’articolo 100 LM.

2Il comando della polizia militare comunica i dati del sistema JORASYS sotto forma di estratti scritti agli organi e alle persone seguenti:

a. alla giustizia militare;

b. ai comandanti della truppa competenti, relativamente al rispettivo settore;

c. all’organo competente per la protezione delle informazioni e delle opere.

Art.167f Conservazione dei dati

1I dati del sistema JORASYS sono conservati per dieci anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.

2I dati di terzi sono cancellati dieci anni dopo la conclusione della procedura concernente il fatto.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

5 RS 510.10