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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 10 pagine
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Sistemi d’informazione militari
SEGRETO o CONFIDENZIALE, l’organo responsabile può trattare dati biometrici delle persone autorizzate all’accesso ai fini della loro identificazione.
2I protocolli dell’identificazione biometrica sono conservati per un anno.
3Il Consiglio federale disciplina i dati biometrici di cui è autorizzato il trattamento a fini di identificazione.
4I dati sono conservati per un anno a decorrere dal decadere dell’autorizzazione all’accesso.
Art. 13 lett. k (nuova)
Il PISA serve all’adempimento dei seguenti compiti:
k. selezione dei quadri e controllo della procedura per le qualificazioni e mutazioni nell’esercito.
Art. 14 cpv. 1 lett. d, dbis(nuova) ed eter(nuova)
1Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, nonché di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito:
d. dati concernenti l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone, unitamente alle corrispondenti decisioni;
d.bisdati concernenti l’esecuzione dei controlli relativi all’integrità personale previsti per i contabili della truppa prima dell’attribuzione della funzione, unitamente alle corrispondenti decisioni;
e.terdati concernenti procedure di ricorso e le corrispondenti decisioni;
Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva, lett. g e cpv. 2, frase introduttiva e lett. b
1L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA agli organi seguenti:
g. all’assicurazione militare, se ciò è necessario per il trattamento di casi assicurativi.
2L’Aggruppamento Difesa comunica i dati del PISA agli organi e alle persone seguenti:
b. Abrogata