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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 10 pagine
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Sistemi d’informazione militari
Art. 17 cpv. 4bis
4bisI dati concernenti la consegna e il ritiro ordinario dell’arma personale sono conservati per vent’anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva, lett. e (nuova) e cpv. 2 lett. d
1L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDISA agli organi e alle persone seguenti:
e. all’assicurazione militare, se ciò è necessario per il trattamento di casi assicurativi.
2L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito comunica i dati sanitari agli organi e alle persone seguenti:
d. Abrogata
Art. 29 cpv. 1 e 2
1I dati sanitari sono conservati sino alla fine dell’anno nel quale è compiuto l’80° anno di età.
2I dati di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito sono conservati per venti anni a decorrere dalla conclusione del periodo d’assistenza o dell’impiego.
Art. 46 cpv. 1, frase introduttiva
1L’Istituto di medicina aeronautica può rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati della banca dati FAI alle persone seguenti:
Art. 47 cpv. 2
2I dati delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono conservati sino alla fine dell’anno nel quale è compiuto l’80° anno di età. I dati delle altre persone sono conservati per cinque anni.
Art. 49 Scopo
L’EAAD serve:
a. alla valutazione psicologico-psichiatrica e medica degli aspiranti membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito;
b. alla valutazione specifica all’impiego dei membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito;
c. alla valutazione specifica all’impiego di singole persone del comando forze speciali impiegate per l’appoggio all’impiego.