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Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 10 pagine

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Sistemi d’informazione militari

Art. 17 cpv. 4bis

4bisI dati concernenti la consegna e il ritiro ordinario dell’arma personale sono conservati per vent’anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva, lett. e (nuova) e cpv. 2 lett. d

1L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDISA agli organi e alle persone seguenti:

e. all’assicurazione militare, se ciò è necessario per il trattamento di casi assicurativi.

2L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito comunica i dati sanitari agli organi e alle persone seguenti:

d. Abrogata

Art. 29 cpv. 1 e 2

1I dati sanitari sono conservati sino alla fine dell’anno nel quale è compiuto l’80° anno di età.

2I dati di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito sono conservati per venti anni a decorrere dalla conclusione del periodo d’assistenza o dell’impiego.

Art. 46 cpv. 1, frase introduttiva

1L’Istituto di medicina aeronautica può rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati della banca dati FAI alle persone seguenti:

Art. 47 cpv. 2

2I dati delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono conservati sino alla fine dell’anno nel quale è compiuto l’80° anno di età. I dati delle altre persone sono conservati per cinque anni.

Art. 49 Scopo

L’EAAD serve:

a. alla valutazione psicologico-psichiatrica e medica degli aspiranti membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito;

b. alla valutazione specifica all’impiego dei membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito;

c. alla valutazione specifica all’impiego di singole persone del comando forze speciali impiegate per l’appoggio all’impiego.