Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/69: Modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito · 67 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica delle basi legali per l'USEs

11 Commento ai singoli articoli

11.1 Legge militare

Art. 1

La «missione» dell’esercito è stata disciplinata per la prima volta in maniera esplicita a livello giuridico nel quadro dell’articolo 1 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM). In occasione della revisione totale della Costituzione federale, il contenuto dell’articolo 1 LM è stato ripreso nell’articolo 58 capoverso 2 Cost. con un tenore leggermente modificato («compiti» dell’esercito). A livello di articolo 1 LM, la presente revisione è volta a ristabilire la sintonia tra il tenore della legge militare e la formulazione adottata nell’articolo 58 capoverso 2 Cost. Scopo della ripetizione è ribadire a livello di legge i compiti dell’esercito sanciti all’articolo 58 capoverso 2 Cost.

Conformemente all’ultimo periodo dell’articolo 58 capoverso 2 Cost., «la legge può prevedere altri compiti». Alcuni di detti «altri compiti» sono attualmente menzionati in ordine sparso nella legge militare e nella legge federale sulla navigazione aerea, altri invece non sono ancora stati disciplinati per legge. Essi sono stati raggruppati nel nuovo articolo 1 LM qui proposto. Al capoverso 1 lettera d è per la prima volta esplicitamente menzionata la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo. Poiché soltanto l’esercito dispone dei mezzi necessari per adempiervi, la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo costituisce un compito peculiare e incontestato dell’esercito. Al capoverso 1 lettera e è menzionato, quale ulteriore importante compito, il promovimento militare della pace. Nel capoverso 2 sono raggruppati i compiti dell’esercito adempiuti in appoggio alle autorità civili e a favore di attività civili o attività fuori del servizio anche in assenza di situazioni straordinarie. Le condizioni per simili compiti di appoggio sono stabilite agli articoli 52, 67 capoverso 1 lettere b–d e 69. I compiti di appoggio secondo il capoverso 2 hanno sempre luogo senza arma; gli impieghi secondo il capoverso 1, invece, sono di regola armati.

Art. 5 cpv. 3, secondo periodo

Nella Costituzione federale, l’espressione «obbligo militare» è stata sostituita nel 1999 con l’espressione «obbligo di prestare servizio militare». La legge militare è stata adeguata di conseguenza in occasione della precedente revisione, con l’eccezione dell’articolo 5 capoverso 3. In questa sede si propone di porre rimedio a tale svista.

Art. 6 cpv. 1 lett. c

Con sentenza del 30 aprile 2009, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito il carattere discriminatorio di una disposizione che dichiara inidonee al servizio militare persone con un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento senza fornire alternative all’obbligo di pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Il Consiglio federale ha di conseguenza deciso di prevedere per le persone interessate, quale alternativa al pagamento della suddetta tassa, la possibilità di prestare, previa esplicita richiesta, un servizio militare adeguato al rispettivo grado d’invalidità. È qui proposta la creazione della base legale formale necessaria per un simile specifico