Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestatzioni discrezionali» · 21 pagine
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- definizione e principi della previdenza professionale e del salario o reddito
assicurabile (art. 1, 33a e 33b),
- beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a),
- proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto
alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell’assicurazione per l’invalidità (art. 26a),
- adeguamento delle prestazioni regolamentari all’evoluzione dei prezzi (art. 36
cpv. 2–4)12,
- prescrizione dei diritti e conservazione di documenti (art. 41),
- scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f),
- fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e cpv. 2–5, art. 56a, 57 e 59),
- contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d’assicurazione (art. 68
cpv. 3 e 4),
- riscatto (art. 79b),
- salario assicurabile e reddito assicurabile (art. 79c).
Queste disposizioni non sono rilevanti per i fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali, ossia prestazioni senza carattere regolamentare finanziate esclusivamente dal datore di lavoro. Non sussiste alcun diritto legale o regolamentare a simili prestazioni. Inoltre, nelle fondazioni padronali con prestazioni discrezionali non esiste un salario assicurabile (art. 1 cpv. 2 e art. 79c LPP). Anche l'articolo 79b LPP concernente i riscatti non è applicabile ai fondi padronali con prestazioni discrezionali, dato che i riscatti sono sempre calcolati in relazione alle prestazioni regolamentari. I beneficiari non possono quindi effettuare riscatti nei fondi padronali con prestazioni discrezionali. Per esaminare la questione inerente al mantenimento del tenore di vita usuale (art. 1 cpv. 1 LPP), alle prestazioni dell'AVS e dell'AI si sommano anche quelle previste ai sensi della LPP e del regolamento di previdenza. Non è invece possibile tener conto delle prestazioni discrezionali: il loro versamento non è infatti prevedibile né garantito per legge o da un regolamento. Per quanto riguarda le prestazioni discrezionali manca una definizione preliminare dei singoli beneficiari e/o dell'entità della prestazione13. Circa l'osservanza dei principi dell'adeguatezza, della collettività, della parità di trattamento, della pianificazione e d'assicurazione, la loro verifica avviene in base al regolamento di previdenza (gli art. 1 segg. OPP 2 rinviano al regolamento). Tali principi presuppongono l'esistenza di disposizioni regolamentari (sulle prestazioni, i contributi, gli aventi diritto ecc.). Considerato che i fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali forniscono prestazioni volontarie, non regolamentari, applicare ad essi tali principi non ha senso14.
12 Il messaggio sulla 1a revisione della LPP stabilisce che «[questo] non riguarda i fondi di beneficenza che forniscono soltanto prestazioni volontarie e non regolamentari» (FF 2000 2407, n. 4.3.1).
13 Cfr. Jacques-André Schneider, Kommentar BVG und FZG, Berna 2010, pag. 88 N 229.
14 Cfr. Isabelle Vetter-Schreiber, Kommentar BVG, Zurigo 2009, pag. 296 N 3 e pag. 297 N 3.