Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestatzioni discrezionali» · 21 pagine
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finanziati esclusivamente dal datore di lavoro, l'applicazione delle prescrizioni dell'articolo 65b LPP e 48e OPP 2 relative alle riserve (cfr. anche allegato all'art. 44 cpv. 1 OPP 2 sul grado di copertura) non si giustifica. Sulla base di queste particolarità detti fondi dovrebbero essere liberi di finanziarsi come lo ritengono appropriato. Essi devono decidere liberamente se intendono costituire o meno riserve e se non intendono fissare regole per la loro costituzione in un regolamento (art. 48e OPP 2). L'articolo 65b non dev'essere pertanto applicato ai fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali.
3.2.12 Contenzioso (art. 73 e 74)
Per definizione non è dato alcun diritto legale o regolamentare a prestazioni discrezionali cosicché la concessione di tali prestazioni non può essere richiesta adendo un tribunale.
Ciononostante possono sorgere litigi, in particolare nel caso di una liquidazione (cfr. giurisprudenza nel n. 2.1.3). Può anche succedere che siano fatte valere pretese in materia di responsabilità18 (art. 52 e 73 cpv. 1 lett. c LPP; n. 3.2.4 più sopra). Parimenti è pensabile il caso secondo cui la decisione dell'autorità di vigilanza sia impugnata dalla fondazione padronale con prestazioni discrezionali, in particolare riguardo agli emolumenti. Per queste ragioni gli articoli 73 e 74 LPP sul contenzioso vanno ripresi nel catalogo delle prescrizioni delle fondazioni padronali con prestazioni discrezionali. In tal modo si garantisce che tutti gli istituti attivi nel campo della previdenza professionale siano sottoposti alla stessa giurisdizione.
3.2.13 Disposizioni penali (art. 75–79)
L'applicazione delle disposizioni penali contenute negli articoli 75−79 LPP ai fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali e ai loro beneficiari è giustificata nella misura in cui anche in queste fondazioni vi possono essere abusi, in particolare l'ottenimento di prestazioni discrezionali mediante indicazioni non veritiere o un'amministrazione contabile infedele (cfr. n. 3.2.5).
3.2.14 Informazione degli assicurati (art. 86b)
L'articolo 86b LPP non tiene conto dei fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali, dato che questi ultimi non conoscono il sistema basato sugli assicurati, sul diritto alle prestazioni, sul salario coordinato, sul finanziamento mediante contributi e sull'avere di vecchiaia (cfr. art. 86b cpv. 1 lett. a LPP). Vi sono unicamente beneficiari che però non hanno un diritto regolamentare a prestazioni e non pagano contributi. I fondi padronali di beneficenza non dispongono nemmeno di un organo paritetico. Dal momento che gli assicurati non partecipano né all'organizzazione né al finanziamento delle fondazioni padronali con prestazioni discrezionali,
18 Cfr. decisione 9C_193/2008, già citata e riassunta in «Mitteilungen über die berufliche Vorsorge», n. 108 marg. 670.