Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestatzioni discrezionali» · 21 pagine

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Questi non sono però gli unici punti in cui non si giustifica un'applicazione rigorosa delle prescrizioni OPP 2 ai fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali come anche a istituti di finanziamento, dato che entrambi non hanno obblighi regolamentari da garantire. Non è neppure opportuno sottoporre gli investimenti presso il datore di lavoro alle stesse limitazioni vigenti per gli istituti di previdenza, bensì occorre ammettere in questo contesto limiti più alti. Inoltre, le esigenze poste a una ripartizione adeguata dei rischi e in generale al regolamento del fondo dovrebbero essere applicate in maniera meno rigorosa. In tal modo non è ad esempio chiaro perché un fondo padronale di beneficienza con prestazioni discrezionali non dovrebbe poter avere quale unica voce attiva un immobile. Dato che una simile fondazione non ha obblighi legali o regolamentari, non vi è alcun motivo per fissare per l'amministrazione del patrimonio le stesse esigenze valide per gli istituti di previdenza.

L'articolo 71 capoverso 2 LPP non riguarda le fondazioni padronali con prestazioni discrezionali, dato che non concludono contratti collettivi di assicurazione sulla vita né contratti di riassicurazione.

3.3.2 Capoverso 8 numero 2

La questione dell'applicazione degli articoli 53b–53d LPP relativi alla liquidazione è già stata trattata precedentemente (cfr. n. 3.2.7): come già spiegato, le disposizioni inerenti alla liquidazione parziale per i fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali sono considerate troppo rigide. Il nuovo capoverso 8 numero 2 si addice meglio alle particolarità di questo tipo di fondazione. La chiara base legale attribuisce all'autorità di vigilanza la competenza di prevedere, in presenza di una fattispecie di liquidazione parziale, soluzioni adeguate al caso concreto in collaborazione con il consiglio di fondazione del fondo padronale di beneficenza con prestazioni discrezionali.

3.4 Conclusione

Riassumendo, appare opportuna e sensata e quindi giustificata l'applicazione delle seguenti disposizioni della LPP anche ai fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali:

- l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1),

- l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d'assicurato

dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (art. 48 cpv. 4, art. 85a lett. f e art. 86a cpv. 2 lett. bbis),

- la responsabilità (art. 52),

- l'abilitazione e i compiti dell'ufficio di revisione (art. 52a, 52b e 52c cpv. 1 lett.

a–d e g, cpv. 2 e 3), ma non del perito ai sensi degli articoli 52d e 52e,

- l'integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i

conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a),

- la liquidazione totale (art. 53c),

- la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61–62a e 64–64c),