Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestatzioni discrezionali» · 21 pagine

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3.3 Spiegazioni relative al capoverso 8

3.3.1 Capoverso 8 numero 1

Il nuovo capoverso 8 numero 1 riguarda l'applicazione dell'articolo 71 LPP ai fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali. La CSSS-N ritiene sproporzionata un'applicazione rigida dell'articolo 71 capoverso 1 LPP e degli articoli 49 seguenti OPP 2 all'amministrazione del patrimonio, poiché non terrebbe conto delle summenzionate particolarità dei fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali per rapporto agli istituti di previdenza con prestazioni regolamentari. Tuttavia, i principi d'investimento, che sono determinanti per gli istituti di previdenza nell'amministrazione del patrimonio − garanzia e sufficiente rendimento degli investimenti, adeguata ripartizione dei rischi e copertura del fabbisogno prevedibile di liquidità − sono applicati per analogia. Le disposizioni degli articoli 49 seguenti OPP 2 devono servire quindi da punto di riferimento per i fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali (cfr. DTF 124 III 97).

Secondo la decisione 9C_125/2012 del Tribunale federale del 12 ottobre 2012 l'obbligo di allestire un regolamento d'investimento vale anche per le fondazioni padronali (incluse quelle che versano prestazioni discrezionali). A tale riguardo occorre però considerare la dimensione della fondazione: quanto più cospicuo è il patrimonio della fondazione e quanto più elevato è il numero di prestazioni versate, tanto più dettagliato dev'essere il regolamento d'investimento (cfr. art. 49 cpv. 2 lett. a e 59 OPP 2; cfr. anche decisione 9C_902/2011 del 26 nov. 2012 sugli investimenti presso il datore di lavoro in combinato disposto con l'art. 57 OPP 2).

La CSSS-N ritiene tuttavia l'obbligo di allestire un regolamento d'investimento per fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali troppo gravoso e vincolante e teme che i datori di lavoro potrebbero essere disincentivati a finanziare ancora una simile fondazione.

Il nuovo capoverso 8 numero 1 conferirà a queste fondazioni una certa autonomia nella gestione patrimoniale. Invece di un'applicazione rigorosa dell'articolo 71 LPP e degli articoli 49 seguenti OPP 2, il presente disegno propone una normativa più flessibile e meglio adattata ai fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali.

Prima dell'entrata in vigore delle nuove prescrizioni d'investimento dell'OPP 2 al 1° gennaio 2009 nelle comunicazioni relative alla previdenza professionale («Mitteilungen über die berufliche Vorsorge», n. 108 marg. 665) sono state pubblicate le spiegazioni alle nuove disposizioni d'ordinanza: per quanto riguarda l'applicabilità delle prescrizioni d'investimento ad altri istituti della previdenza professionale è stato stabilito che l'applicazione per analogia, in particolare ai fondi di beneficenza, va interpretata in modo generoso. Dato che i fondi di beneficenza con prestazioni discrezionali non presentano alcun obbligo futuro fisso, già in queste comunicazioni si afferma che essi devono poter superare, ad esempio, i limiti di cui all'articolo 50 capoverso 4 OPP 2 e l'interpretazione più ampia deve tener conto del fatto che i fondi possiedono sovente elevate quote immobiliari.