Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestatzioni discrezionali» · 21 pagine
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2.1.2 Origine della questione: 1a revisione della LPP
Con la prima revisione della LPP l'elenco che figura nell'articolo 89a capoverso 6 CC è stato ampliato senza che nelle deliberazioni si effettuasse una distinzione tra fondazioni con prestazioni regolamentari ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 LFLP e fondazioni con prestazioni discrezionali su base volontaria. Risulta perciò poco chiaro se tutte le disposizioni elencate nell'articolo 89a capoverso 6 CC siano applicabili ai fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali.
I fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali sono caratterizzati dalla mancanza di un diritto regolamentare alle prestazioni per i potenziali beneficiari, che pertanto non sono nemmeno considerati come assicurati. Non si tratta dunque di un sistema assicurativo. Non esiste neppure un finanziamento paritetico, poiché le prestazioni sono finanziate esclusivamente dal datore di lavoro. Nei fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali, contrariamente agli istituti di previdenza, non vi è nemmeno un sistema di capitalizzazione (cfr. art. 65 LPP).
Il vigente articolo 89a CC ha il tenore seguente:
«1 Per le istituzioni di previdenza a favore del personale, costituite in forma di fondazioni in virtù dell’articolo 331 del Codice delle obbligazioni si applicano inoltre le disposizioni seguenti.
2Gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su l’ordinamento, l’attività e lo stato finanziario della fondazione.
3I lavoratori che pagano contributi alla fondazione partecipano all’amministrazione almeno in ragione dei medesimi. Essi eleggono tra sé, a misura del possibile, i loro rappresentanti.
4…6
5I beneficiari possono esigere giudizialmente prestazioni della fondazione, se hanno pagato contributi oppure se un tale diritto è loro conferito nell’ordinamento della medesima.
6Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità concernenti:
1. la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b),
2. gli acquisti supplementari per il prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia (art. 13a cpv. 87),
3. i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a),
6 Abrogato dal n. III della LF del 21 giu. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493 509).
7 Il n. 2 è privo d'oggetto in seguito al rigetto dell'11a revisione dell'AVS del 3 ott. 2003 (FF 2004 3529).