Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestatzioni discrezionali» · 21 pagine
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sproporzionato applicare ad essi il sistema di copertura e risanamento previsto negli articoli 65, 65c e 65d LPP. Per gli stessi motivi sarebbe parimenti sproporzionato applicare a simili fondazioni l'articolo 65 capoverso 3 LPP sulla trasparenza delle spese di amministrazione. Allo scopo di garantire la continuazione di queste fondazioni, occorre impedire che la loro amministrazione divenga troppo pesante e costosa. La CSSS-N ritiene inoltre che sarebbe eccessivo dichiarare obbligatorie le raccomandazioni specifiche relative alla presentazione dei conti Swiss GAAP FER 26 per tutte queste fondazioni. Le esigenze poste alla contabilità previste dal Codice delle obbligazioni sono sufficienti per questi fondi padronali (cfr. art. 957 segg. CO).
L'articolo 65 capoverso 4 LPP disciplina la costituzione di istituti collettivi e comuni e non riguarda quindi i fondi padronali di beneficenza.
L'articolo 66 LPP relativo ai contributi regolamentari del datore di lavoro e dei lavoratori non è applicabile ai fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali, dal momento che non conoscono un sistema paritetico di contributi. Essi sono finanziati esclusivamente dal datore di lavoro.
Anche l'articolo 67 LPP non riguarda le fondazioni padronali con prestazioni discrezionali, dato che queste ultime non concludono contratti a copertura dei rischi con istituti assicurativi. Per il resto, il versamento di prestazioni discrezionali volontarie contraddice il principio assicurativo.
Gli articoli 72a−72g LPP trattano gli istituti di previdenza di diritto pubblico e non valgono quindi per le fondazioni padronali con prestazioni discrezionali. Non esiste un istituto che sia nel contempo istituto di previdenza di diritto pubblico e fondo padronale.
3.2.10 Trasparenza (art. 65a)
La CSSS-N ritiene inadeguata l'applicazione dell'articolo 65a LPP ai fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali, dal momento che questi ultimi non sono finanziati mediante contributi, non dispongono di un organo paritetico, non presentano un grado di copertura e non conoscono nemmeno un obbligo di prestazione legale o regolamentare. Alla luce delle particolarità di queste fondazioni è preferibile accordare loro sufficiente autonomia e flessibilità in materia di trasparenza. Esse devono in particolare provvedere affinché la loro situazione finanziaria effettiva sia chiara e devono anche essere in grado di dimostrare che adempiono gli obiettivi previdenziali previsti nei loro Statuti.
3.2.11 Riserve (art. 65b)
La necessità di costituire riserve risulta dall'obbligo degli istituti di previdenza di offrire in ogni momento la garanzia che possono adempiere gli impegni assunti (cfr. art. 65 cpv. 1 LPP). Per le prestazioni correnti dei fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali (come le rendite versate in un determinato periodo) si tratta di obblighi previdenziali. Dato che questi ultimi non sono finanziati su base paritetica, né sono legali o regolamentari, bensì sono forniti in modo volontario e sono