Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestatzioni discrezionali» · 21 pagine
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3.2.6 Ammissione e compiti degli organi di controllo (art. 52a–52e)
Affinché il rispetto delle prescrizioni legali contenute nell'articolo 89a CC – in particolare per quanto riguarda la governance e la trasparenza – possa essere adeguatamente verificato, anche i fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali necessitano di un ufficio di revisione. In base alle particolarità di queste fondazioni (nessuna prestazione legale o regolamentare, nessun grado di copertura, nessuna amministrazione paritetica ecc.) la verifica dev'essere tuttavia eseguita da un organo di controllo secondo modalità più flessibili.
Non è per contro giustificato che simili fondazioni debbano avvalersi di un perito della previdenza professionale, dato che esse non forniscono prestazioni legali o regolamentari, non devono rispettare un grado di copertura né applicano un tasso d'interesse tecnico. Visto che, rispetto agli istituti di previdenza registrati, i fondi padronali con prestazioni discrezionali sono disciplinati da un numero ridotto di prescrizioni legali, è sufficiente un controllo da parte dell'ufficio di revisione. Un doppio controllo effettuato da un ufficio di revisione e da un perito sarebbe eccessivo.
Allo stesso modo è superfluo indicare le lettere e−f dell'articolo 52c capoverso 1 nell'elenco del capoverso 7, dal momento che queste disposizioni non si addicono ai fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali i quali non sono finanziati come gli istituti di previdenza mediante prestazioni regolamentari nel sistema di capitalizzazione.
3.2.7 Liquidazione (art. 53b–53d)
Un'integrazione delle disposizioni sulla liquidazione parziale (art. 53b) e in particolare dell'esigenza di un regolamento in materia di liquidazione parziale nell'elenco del nuovo capoverso 7 non si giustifica poiché una liquidazione parziale contraddice la natura stessa di questo genere di fondazioni che forniscono esclusivamente prestazioni volontarie. I fondi padronali di beneficienza qui considerati non si basano infatti su un sistema di prestazioni regolamentari o di obblighi e i beneficiari non hanno quindi un diritto regolamentare a ricevere prestazioni. Inoltre è l'atto di costituzione del fondo padronale di beneficenza con prestazioni discrezionali che designa lo scopo della fondazione e i possibili beneficiari del fondo. Imporre una distribuzione del patrimonio della fondazione perché, ad esempio, un'impresa viene ristrutturata, creerebbe una categoria artificiale di beneficiari che secondo gli Statuti della fondazione non sarebbe necessariamente bisognosa. In tal modo, nell'ambito di una liquidazione parziale determinate persone beneficerebbero di un diritto che in circostanze normali non spetterebbe loro.
Per evitare confusioni e trovare soluzioni adatte alla situazione concreta di un determinato fondo padronale di beneficenza con prestazioni discrezionali, l'autorità di vigilanza deve poter sbrigare il singolo caso con la necessaria flessibilità e un adeguato margine di manovra, senza essere vincolata a un regolamento di liquidazione parziale. Un simile ritorno alla vecchia prassi, vigente prima dell'entrata in vigore della 1arevisione LPP, consente di adottare soluzioni su misura che considerano nel