Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestatzioni discrezionali» · 21 pagine

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- il contenzioso (art. 73 e 74),

- le disposizioni penali (art. 75–79),

- il trattamento fiscale (art. 80, 81 cpv. 1 e 83).

Le disposizioni summenzionate sono pertanto contenute nell'elenco del nuovo capoverso 7.

Al contrario l'applicazione delle seguenti disposizioni ai fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali non è giustificata perché dette disposizioni non hanno senso per simili fondazioni e non sono adatte alle loro particolarità (nessuna pretesa regolamentare di prestazioni per i beneficiari che di conseguenza non sono considerati assicurati; nessun sistema assicurativo; nessun finanziamento mediante contributi paritetici; nessun finanziamento mediante un sistema di capitalizzazione):

- la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o del

reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b),

- i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a),

- la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del

diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'assicurazione per l'invalidità (art. 26a),

- l'adeguamento delle prestazioni regolamentari all'evoluzione dei prezzi (art. 36

cpv. 2–4),

- la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41),

- la liquidazione parziale, segnatamente l'esigenza di disporre di un regolamento

sulla liquidazione parziale (art. 53b e 53d); il nuovo capoverso 8 numero 2 consente di adottare una soluzione più adatta alle particolarità di questo tipo di fondazione, sotto la sorveglianza dell'autorità di vigilanza,

- lo scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f),

- il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c, cpv. 2–5, art. 56a, 57 e 59),

- l'amministrazione del patrimonio, in particolare l'esigenza di disporre di un

regolamento d'investimento (art. 71 LPP); la formulazione più flessibile del nuovo capoverso 8 numero 1 è preferibile a un'applicazione rigorosa dell'articolo 71 LPP e degli articoli 49 seguenti OPP 2,

- la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 3 e 4, 66 cpv. 4, 67 e 72a-72g),

- la trasparenza (art. 65a),

- le riserve (art. 65b),

- i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d'assicurazione (art. 68

cpv. 3 e 4),

- il riscatto (art. 79b),

- il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c),

- l'informazione degli assicurati (art. 86b).