Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

Nell’espressione «Autorità competente» rientrano le persone e autorità delle diverse Giurisdizioni elencate nell’allegato B della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Nel quadro del progetto concernente la Convenzione sull’assistenza amministrativa, per la Svizzera si propone il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) o un suo rappresentante autorizzato.

Le definizioni delle espressioni «Istituto finanziario della Giurisdizione», «Istituto finanziario dichiarante» e «Conto dichiarabile» corrispondono a quelle della NCD (cfr. sez. VIII cap. A n. 1 e 2 nonché cap. D n. 1 NCD).

L’espressione «Norma comune di dichiarazione» designa la norma di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari in materia fiscale (Commentari inclusi) elaborata dall’OCSE con i Paesi del G20.

Con «segretariato dell’Organo di coordinamento» si intende il segretariato dell’OCSE che secondo l’articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa sostiene l’organo di coordinamento composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti contraenti della Convenzione sull’assistenza amministrativa.

L’espressione «Accordo effettivo» indica che le seguenti quattro premesse sono adempiute e lo scambio automatico di informazioni tra due Giurisdizioni è entrato in vigore.

• Entrambe le Giurisdizioni hanno posto in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa.

• Entrambe le Giurisdizioni hanno firmato l’MCAA.

• Entrambe le Giurisdizioni hanno confermato di disporre delle necessarie basi legali per attuare lo standard sullo scambio automatico.

• Entrambe le Giurisdizioni hanno comunicato al segretariato dell’organo di coordinamento la volontà di scambiare informazioni su base automatica con l’altra Giurisdizione.

Par. 2

Tutte le espressioni non definite nell’MCAA sono da intendere secondo il senso attribuito dal diritto della Parte contraente che nel caso concreto applica l’MCAA. Questo significato deve combaciare con quello definito nella NCD. Tutte le espressioni non definite nell’MCAA o nella NCD sono da intendere sostanzialmente secondo il senso attribuito dal diritto della Parte contraente che nel caso concreto applica l’MCAA. Le CDI, i TIEA e la Convenzione sull’assistenza amministrativa conclusi dalla Svizzera contengono un disposizione simile.

Sezione 2: Scambio di informazioni concernente i conti dichiarabili

Par. 1.1 e par. 2

Il paragrafo 1.1 e il paragrafo 2 definiscono le informazioni da scambiare. Queste sono da raccogliere conformemente alle regole applicabili in materia di dichiarazione e di ragionevole diligenza definite nella NCD e da scambiare ogni anno con le Giurisdizioni partner in maniera automatica. Si rimanda inoltre agli articoli 6 e 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa. L’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’MCAA costituiscono la base legale per lo scambio. All’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa si rimanda anche alla sezione 5 dell’MCAA, che contiene le prescrizioni in materia di confidenzialità da applicare alle informazioni scambiate e indica gli scopi per cui le informazioni scambiate devono essere usate (cosiddetto principio di specialità).

Il paragrafo 2 descrive le informazioni da scambiare per ogni conto dichiarabile. Esse possono essere riassunte in tre categorie:

(1) Informazioni concernenti l’identificazione

Servono per l’identificazione del titolare del conto o dei soggetti che ne detengono il controllo da parte della Giurisdizione che riceve le informazioni. Per quanto concerne le persona fisiche le informazioni includono il nome, l’indirizzo, la Giurisdizione o le Giurisdizioni di residenza fiscale, il numero o i numeri

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