Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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La reciprocità è soddisfatta nella misura in cui l’accordo modello prevede gli stessi diritti e doveri per entrambe le Giurisdizioni contraenti. Anche l’MCAA prevede uno scambio automatico di informazioni reciproco. Alla sezione 2 paragrafo 1.2 disciplina la possibilità di trasmettere informazioni, ma non di riceverne, aspetto rilevante in particolare per quelle Giurisdizioni che non dispongono di un’imposta sul reddito. Per contro, non è prevista la possibilità che una Giurisdizione riceva informazioni senza trasmetterle.
Lo standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni prevede che siano scambiate informazioni sugli aventi economicamente diritto di strutture finanziarie, compresi trust e società di sede. Esso contiene anche disposizioni per l’identificazione degli aventi economicamente diritto. Questo aspetto è disciplinato dalla NCD.
Per un autentico level playing field sarà decisiva l’attuazione da parte delle varie Giurisdizioni. Come già menzionato, i Paesi del G20 hanno incaricato il Forum globale di sorvegliare l’applicazione dello scambio automatico di informazioni. La Svizzera è membro del Forum globale e in questo quadro si adopererà per un’attuazione corretta e coerente dello standard.
Nel complesso si può affermare che lo standard è in linea con le direttive del Consiglio federale.
Valutazione dell’MCAA
L’approvazione dell’MCAA costituisce la logica conseguenza della sostanziale adesione della Svizzera allo scambio automatico di informazioni e dell’adozione da parte del Consiglio federale dei mandati di negoziazione per l’introduzione dello standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni con le Giurisdizioni partner. L’attuazione dello standard è in linea con i mandati di negoziazione. La questione riguardante i Paesi con cui attuare lo scambio automatico non è pregiudicata dall’MCAA, poiché l’attivazione bilaterale dello standard con le singole Giurisdizioni deve essere sottoposta all’Assemblea federale per approvazione. Rispetto agli accordi bilaterali, l’MCAA presenta il vantaggio di assicurare un’attuazione unitaria dello standard OCSE con tutte le Giurisdizioni partner.
1.4 Relazione con altri accordi
Convenzioni per evitare le doppie imposizioni e accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale
Le clausole sull’assistenza amministrativa contenute nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera si limitano allo scambio di informazioni su domanda. Una specifica disposizione stabilisce in ogni convenzione che le Giurisdizioni contraenti non sono tenute a scambiarsi informazioni su base automatica. Gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale conclusi dalla Svizzera si limitano anch’essi allo scambio di informazioni su domanda. Affinché lo standard possa essere introdotto nelle relazioni con una Giurisdizione partner devono essere create le necessarie basi legali di diritto internazionale. L’MCAA, unitamente a un accordo bilaterale volto a introdurre lo scambio automatico di informazioni, costituisce tale base giuridica.
Convenzione sull’assistenza amministrativa
Il 15 ottobre 2013 la Svizzera ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa. La Convenzione fa parte di un avamprogetto a sé stante, che verrà posto in consultazione contemporaneamente a quello in esame.
La Convenzione sull’assistenza amministrativa costituisce un ampio strumento di cooperazione multilaterale in ambito fiscale che consente alle parti contraenti di prestarsi reciproca assistenza amministrativa per quanto riguarda diverse imposte. Oltre allo scambio di informazioni, contiene altre forme di assistenza amministrativa. La struttura modulare della Convenzione sull’assistenza amministrativa e la possibilità di formulare riserve permette a ciascuna Giurisdizione di escludere determinate modalità di
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