Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

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cooperazione e definire il campo di applicazione in base alle proprie esigenze. In questo modo le Giurisdizioni possono decidere individualmente a quali forme di cooperazione vincolarsi. Di contro, lo scambio di informazioni su domanda e lo scambio spontaneo di informazioni sono vincolanti e non possono essere fatti oggetto di riserve.

L’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede che per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più Parti possano scambiarsi automaticamente informazioni. Affinché lo scambio automatico di informazioni possa essere attivato è quindi necessario un ulteriore accordo, costituito dall’MCAA. Poiché l’MCAA è fondato sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa, per poter introdurre lo scambio automatico di informazioni secondo l’MCAA la Svizzera deve dapprima porre in vigore la Convenzione.

Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE

Il 1° luglio 2015 è entrato in vigore l’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE8. Elemento centrale dell’Accordo sono le misure a garanzia dell’imposta riguardanti i pagamenti transfrontalieri di interessi. L’Accordo prevede una ritenuta d’imposta del 35 per cento sui pagamenti di interessi effettuati da un agente pagatore in Svizzera – solitamente una banca – a una persona fisica avente il proprio domicilio fiscale in uno Stato membro dell’UE. Anziché assoggettarsi al prelievo della ritenuta d’imposta, le persone interessate possono autorizzare l’agente pagatore a comunicare alle autorità fiscali competenti i redditi in forma di pagamenti di interessi.

In virtù del mandato impartitole il 14 maggio 2013 dal Consiglio dell’economia e della finanza dell’UE (Ecofin), la Commissione europea ha chiesto alla Svizzera di avviare negoziati intesi ad allineare l’Accordo sulla fiscalità del risparmio all’allora prevista revisione della direttiva UE sulla fiscalità del risparmio. Sulla base di un mandato emanato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2013, all’inizio del 2014 la Svizzera ha avviato le relative trattative con l’UE. Nel contesto di un’imminente adozione dello standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni, entrambe le parti nel corso delle trattative sono giunte alla conclusione che un aggiornamento puramente tecnico dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio quale soluzione transitoria sarebbe stato temporalmente precario, incompleto nel contenuto e troppo oneroso rispetto ai risultati auspicati, ragione per cui sarebbe stato preferibile avviare trattative per un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Il relativo mandato di negoziazione è stato approvato dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014. Nel novembre 2014 la Svizzera e la Commissione europea hanno avviato le trattative finalizzate all’introduzione dello scambio automatico di informazioni. Tali trattative non rientrano nell’avamprogetto in esame. Un eventuale accordo tra la Svizzera e l’UE sullo scambio automatico di informazioni sostituirebbe il sistema della ritenuta d’imposta previsto dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio in vigore per evitare di mantenere due sistemi in parallelo.

Inoltre corrisponderebbe al modello 1 di attuazione dello standard, descritto al numero 1.1.

Convenzioni sull’imposizione alla fonte con il Regno Unito e l’Austria

Il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le Convenzioni sull’imposizione alla fonte tra la Svizzera e il Regno Unito9 e l’Austria10. Le Convenzioni prevedono la regolarizzazione del passato, grazie a cui una persona domiciliata in una Giurisdizione partner può regolarizzare fiscalmente le proprie attuali relazioni bancarie in Svizzera mediante un pagamento unico o una comunicazione volontaria. Nel frattempo questa modalità di regolarizzazione del passato si è conclusa. Inoltre, le convenzioni sull’imposizione alla fonte prevedono la riscossione di un’imposta alla fonte con effetto liberatorio sui redditi e gli utili da capitale conseguiti su valori patrimoniali detenuti in Svizzera da persone domiciliate in una Giurisdizione partner. In alternativa, le persone interessate hanno la possibilità di autorizzare l’agente pagatore a comunicare l’importo dei redditi da capitale alla Giurisdizione partner.

8 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (RS 0.641.926.81).

9 Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale (RS 0.672.936.74).

10 Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari (RS 0.672.916.33).

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