Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

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L’attuazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni rende superflua l’imposizione dei redditi da capitale basata sulle convenzioni sull’imposizione alla fonte.

Le convenzioni con il Regno Unito e l’Austria devono pertanto essere soppresse non appena la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni con queste due Giurisdizioni. L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Regno Unito e l’Austria non rientra tuttavia nel presente avamprogetto.

Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

Con la normativa FATCA gli Stati Uniti intendono tassare tutti i conti detenuti all’estero da persone assoggettate all’obbligo fiscale illimitato statunitense (soggetti statunitensi). La normativa FATCA emanata dagli Stati Uniti è applicata dal 1° luglio 2014 a tutti gli istituti finanziari interessati. Essa esige che gli istituti finanziari esteri identifichino e notifichino periodicamente i conti detenuti da soggetti statunitensi. L’onere che l’attuazione della norma FATCA comporta per gli istituti finanziari interessati può essere ridotto mediante la conclusione di un accordo bilaterale con gli Stati Uniti.

L’Accordo FATCA11 tra la Svizzera e gli Stati Uniti, firmato il 14 febbraio 2013 ed entrato in vigore il 2 giugno 2014, si fonda sul cosiddetto modello 2, in base al quale gli istituti finanziari svizzeri trasmettono le informazioni richieste sui loro clienti direttamente alle autorità fiscali statunitensi. L’Accordo prevede inoltre che le informazioni su soggetti statunitensi che non dichiarano il loro consenso agli istituti finanziari per la trasmissione delle informazioni siano notificate alle autorità fiscali statunitensi nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa mediante domanda raggruppata basata sulla convenzione svizzero-americana di doppia imposizione.

L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato un mandato di negoziazione con gli Stati Uniti per un Accordo FATCA conforme al modello 1. Anziché la trasmissione diretta di informazioni tra gli istituti finanziari svizzeri e le autorità fiscali statunitensi come prevista dal modello 2, nel quadro di un accordo basato sul modello 1 la trasmissione di informazioni avverrebbe attraverso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il modello 1 prevede una reciprocità limitata: gli Stati Uniti sono disposti a scambiare a loro volta determinate informazioni, a condizione che la Giurisdizione partner adempia le condizioni previste a tale scopo, in particolare che assicuri confidenzialità e protezione dei dati. Il 9 ottobre 2014 la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha chiesto al Dipartimento del Tesoro statunitense di avviare i negoziati per un Accordo basato sul modello 1.

Tali negoziati non rientrano nell’avamprogetto in esame. La normativa FATCA verrebbe attuata secondo un sistema distinto rispetto allo standard sullo scambio automatico di informazioni anche nel quadro di un Accordo basato sul modello 1. Tuttavia, poiché lo standard OCSE si fonda ampiamente sul modello FATCA, le differenze sono circoscritte in particolare ad aspetti specifici agli Stati Uniti, tra cui la definizione di soggetti statunitensi.

2 Spiegazioni concernenti le disposizioni dell’Accordo multilaterale

Ingresso

L’ingresso spiega la struttura dell’MCAA, in particolare in rapporto alla Convenzione sull’assistenza amministrativa e il diritto nazionale.

Esso chiarisce che l’MCAA può essere firmato soltanto da Giurisdizioni che hanno almeno espresso l’intenzione di firmare la Convenzione sull’assistenza amministrativa. Stabilisce inoltre che l’MCAA può esplicare la sua efficacia giuridica per una Giurisdizione soltanto se questa ha posto in vigore la Con-

11 Accordo del 14 febbraio 2013 di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA (RS 0.672.933.63).

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