Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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d’identificazione fiscale, la data di nascita ed eventualmente il luogo di nascita. Nel caso degli enti queste informazioni includono il nome, l’indirizzo, la Giurisdizione o le Giurisdizioni di residenza fiscale e il numero o i numeri d’identificazione fiscale.
(2) Informazioni concernenti il conto
Servono a identificare il conto e l’istituto finanziario in cui il conto è detenuto. Vengono scambiati il numero di conto, il nome ed eventualmente il numero d’identificazione dell’istituto finanziario dichiarante.
(3) Informazioni concernenti le finanze
Le informazioni finanziarie da dichiarare dipendono dal tipo di conto finanziario. Si distingue tra conto di custodia, di deposito e altri conti non ulteriormente specificati secondo la NCD. Le informazioni concernenti le finanze includono gli interessi, i dividendi, i saldi di conto, i redditi da determinati prodotti assicurativi, ricavi dalle vendite di patrimoni finanziari e altri redditi provenienti dai patrimoni detenuti sul conto o i pagamenti effettuati in relazione al conto. Se il conto viene chiuso nel corso dell’anno, al posto del saldo viene dichiarata la sua chiusura.
La NCD contiene precisazioni e misure concrete in relazione alle informazioni da fornire (cfr. sez. I NCD).
Par. 1.2
Il paragrafo 1.2 disciplina la possibilità di trasmettere, ma non di ricevere, informazioni: questa fattispecie è importante in particolare per le Giurisdizioni che non conoscono l’imposta sul reddito. Tali Giurisdizioni devono notificare al segretariato dell’Organo di coordinamento la loro rinuncia alla reciprocità e vengono elencati nell’allegato A dell’MCAA. Non sono invece previsti i casi in cui una Giurisdizione può ricevere informazioni senza trasmetterle.
Sezione 3: Calendario e modalità di scambio di informazioni
Par. 1 – 2
L’ammontare e la qualifica dei versamenti effettuati in relazione a un conto dichiarabile possono essere definiti conformemente ai principi della legislazione fiscale della Giurisdizione che trasmette le informazioni. Lo scopo di questo principio è che gli istituti finanziari dichiaranti possano procedere in modo uniforme rispetto a tutti le Giurisdizioni partner per quanto concerne i contributi e la classificazione dei pagamenti. Questa regola viene concretizzata nell’articolo 8 capoverso 2 LSAI, in cui viene stabilito che il Consiglio federale stabilisce quali siano i criteri e le regole secondo cui bisogna determinare l’importo e la classificazione dei pagamenti a favore di un conto dichiarabile. Bisogna inoltre indicare la moneta degli importi dichiarati.
Par. 3 – 6
L’MCAA prevede che ogni Giurisdizione indichi, all’atto della firma, il momento a partire dal quale intende attuare lo scambio automatico di informazioni. Per la costituzione di un obbligo di diritto concernente lo scambio automatico di informazioni devono però essere adempiute le seguenti quattro premesse:
• entrambe le Giurisdizioni hanno posto in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa;
• entrambe le Giurisdizioni hanno firmato l’MCAA;
• entrambe le Giurisdizioni hanno confermato di disporre delle necessarie basi legali per attuare lo standard sullo scambio automatico;
• entrambe le Giurisdizioni hanno comunicato al segretariato dell’Organo di coordinamento la volontà di scambiare informazioni su base automatica con la Giurisdizione partner.
L’MCAA è applicabile dal momento in cui queste premesse sono adempiute, che può essere successivo a quello indicato all’atto della firma.
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