Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

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venzione sull’assistenza amministrativa. Il 15 ottobre 2013 la Svizzera ha firmato la Convenzione sull’assistenza amministrativa, oggetto di un progetto separato che viene messo in consultazione contemporaneamente a quello presente. Poiché l’MCAA si basa sulla Convenzione sull’assistenza, la Svizzera deve prima porre in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa per poter introdurre l’MCAA e, con esso, lo scambio automatico di informazioni.

Alla sezione 2 paragrafo 1.1 dell’MCAA viene stabilito l’obbligo di scambiare determinate informazioni ottenute conformemente alle regole applicabili in materia di dichiarazione e di ragionevole diligenza definite nella Norma comune di dichiarazione (NCD). L’espressione «Norma comune di dichiarazione» designa la norma di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari in materia fiscale (Commentari inclusi) elaborata dall’OCSE e dai Paesi del G20 (sez. 1 par. 1 lett. f MCAA). La NCD non è direttamente integrata nell’MCAA ma è tenuta in considerazione nel testo. Nell’ingresso viene stabilito che il diritto di ogni Giurisdizione deve indurre gli istituti finanziari ad adempiere gli obblighi di dichiarazione e di diligenza secondo la NCD. Sempre nell’ingresso viene stabilito che la legislazione delle Giurisdizioni deve essere modificata a intervalli regolari per tenere conto degli aggiornamenti della NCD e se queste modifiche sono promulgate da una Giurisdizione, la definizione della NCD farà riferimento alla versione aggiornata per questa Giurisdizione. La procedura scelta in merito all’MCAA ha il vantaggio di garantire un’attuazione uniforme dello standard sullo scambio automatico di informazioni rispetto alle Giurisdizioni partner. Gli aggiornamenti dello standard possono inoltre essere introdotti nel diritto nazionale senza dover rinegoziare numerosi accordi. In questo modo gli istituti finanziari possono applicare a tutte le Giurisdizioni partner lo stesso standard. Cambiamenti di standard non fanno sì che gli istituti finanziari debbano applicare il «vecchio» standard sullo scambio di informazioni ai clienti di determinati Paesi, e quello «nuovo» ai clienti di altri. Esiste invece la possibilità che gli adeguamenti alla NCD non siano contemporaneamente introdotti nel diritto nazionale di tutte le Giurisdizioni partner e che quindi una Giurisdizione trasmetta le informazioni secondo il «nuovo» standard sullo scambio di informazioni ma riceva informazioni secondo il «vecchio» standard. Esistono tuttavia meccanismi per impedire un’applicazione differenziata dello standard sullo scambio di informazioni e garantire pari condizioni (level playing field). L’OCSE è l’istanza competente per convenire gli aggiornamenti alla NCD. In questo modo viene garantito un ampio consenso a livello internazionale in merito a questi aggiornamenti e si può partire dal presupposto che siano anche effettivamente attuati. Il Forum globale è stato incaricato sorvegliare l’attuazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni. L’MCAA prevede infine che una Parte possa sospendere lo scambio automatico di informazioni secondo l’MCAA rispetto una Giurisdizione partner se quest’ultimo non si attiene o non si è attenuto in misura rilevante all’MCAA. A seconda della portata degli aggiornamenti decisi in merito allo standard sullo scambio automatico di informazioni, l’OCSE può giustificare la sospensione dello scambio automatico di informazioni nei confronti di una Giurisdizione con la mancata attuazione nel diritto nazionale da parte di tale Giurisdizione.

Affinché venga recepita nel diritto svizzero, la NCD viene allegata all’MCAA e insieme verranno sottoposti per approvazione all’Assemblea federale. L’articolo 6 capoverso 1 LSAI stabilisce inoltre che nel quadro dell’applicazione dell’MCAA i diritti e gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri dichiaranti si regolano secondo la NCD, allegata all’MCAA. Nella LSAI è stata inoltre introdotta una disposizione che disciplina la competenza interna per le modifiche della NCD (cfr. in merito le spiegazioni all’art. 6 LSAI).

Sezione 1: Definizioni

Nella sezione 1 sono definite le espressioni impiegate nell’MCAA.

Par. 1

L’espressione «Giurisdizione» designa uno Stato in cui la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’MCAA sono in vigore. Può trattarsi di uno Stato o di un territorio (ad es. i territori d’oltremare di uno Stato).

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