Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

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• basi legali: descrizione del diritto internazionale e nazionale applicabile, comprese le disposizioni penali;

• gestione della sicurezza dell’informazione: descrizione delle prassi e dei procedimenti che garantiscono il rispetto del principio della specialità e che impediscono la divulgazione delle informazioni fiscali a persone non autorizzate, come ad esempio l’accesso ai locali, l’architettura del sistema informatico e la formazione dei collaboratori;

• sorveglianza del rispetto e sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni di confidenzialità: descrizione delle disposizioni penali applicabili, ma anche delle misure che vengono prese per poter identificare le violazioni delle prescrizioni di confidenzialità e gli autori.

Par. 2

Il paragrafo 2 disciplina la procedura di notifica in caso di violazione delle prescrizioni di confidenzialità e di protezione. Sono inoltre da comunicare al segretariato dell’Organo di coordinamento le sanzioni e le azioni correttive che conseguono. Il segretariato dell’Organo di coordinamento notifica a tutte le autorità competenti che scambiano informazioni con la Giurisdizione interessata sulla base dell’MCAA (cfr. in merito anche il commento alla sez. 7 par. 3 e la possibilità di sospensione dell’MCAA).

Sezione 6: Consultazioni e modifiche

Par. 1

In caso di difficoltà nell’applicazione o nell’interpretazione dell’MCAA, ogni autorità competente può chiedere consultazioni con una o più autorità competenti al fine di garantire l’esecuzione dell’MCAA. Possono essere eseguite consultazioni anche per analizzare la qualità delle informazioni ricevute. Il segretariato dell’organo di coordinamento è se del caso da informare affinché esso stesso possa informare le altre autorità competenti.

Par. 2

Il paragrafo 2 stabilisce che l’MCAA può essere modificato mediante convenzione scritta di tutte le autorità competenti per cui l’MCAA è in vigore. Secondo l’ordine delle competenze e la procedura legislativa svizzeri l’MCAA verrà sottoposto per approvazione all’Assemblea federale. Di conseguenza l’autorità competente svizzera può approvare una modifica dell’MCAA soltanto dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea federale.

Sezione 7: Durata dell’Accordo

La sezione 7 indica le condizioni che devono essere adempiute affinché l’MCAA entri in vigore tra due Giurisdizioni. Esso indica inoltre che, a determinate condizioni, una Giurisdizione può sospendere o denunciare l’MCAA rispetto a una determinata Giurisdizione partner e disciplina la denuncia dell’MCAA.

Par. 1

Secondo il paragrafo 1 l’autorità competente deposita al momento della firma dell’MCAA, o il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della NCD, le necessarie prescrizioni legali per una notifica. Queste comprendono:

• una notifica in cui la Giurisdizione attesta di disporre delle necessarie prescrizioni legali per attuare la NCD;

• un’eventuale conferma concernente la rinuncia dell’ottenimento dei dati (rinuncia della reciprocità);

• l’indicazione di uno o più metodi di trasmissione di dati;

• l’indicazione di eventuali misure di tutela di dati relativi a persone da rispettare dalle autorità che ricevono le informazioni;

• la notifica concernente le misure volte a garantire la confidenzialità e la protezione dei dati; e

• l’elenco delle Giurisdizioni con cui i dati devono essere scambiati.

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