Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

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Il paragrafo 3 prevede inoltre che le informazioni debbano essere scambiate entro i nove mesi successivi la fine dell’anno civile a cui si riferiscono, quindi entro fine settembre.

I paragrafi 5 e 6 disciplinano gli aspetti tecnici della trasmissione. Le informazioni sono da scambiare in modo automatico secondo uno schema formato XML. Le autorità competenti devono inoltre convenire uno o più metodi di trasmissione di dati e una o più norme di criptaggio. Questi vengono fissati nell’Allegato B dell’MCAA. L’obiettivo è di conseguire procedure il più possibile uniformi per ridurre al minimo i costi e la complessità.

Sezione 4: Collaborazione in materia di applicazione e di attuazione dell’Accordo

La Sezione 4 disciplina la collaborazione tra autorità competenti in caso di errori di trasmissione o di violazione degli obblighi di dichiarazione o diligenza da parte di un istituto finanziario dichiarante. Le autorità competenti si informano reciprocamente e prendono, secondo il loro diritto interno, le misure che sono a loro disposizione in particolare contro l’istituto finanziario inadempiente. La LSAI prevede in particolare controlli e disposizioni penali (cfr. n. 4.2). La collaborazione avviene tra autorità competenti. L’MCAA non prevede contatto diretto tra autorità competenti di una Giurisdizione e un istituto finanziario dichiarante di un’altra Giurisdizione.

Sezione 5: Confidenzialità e protezione dei dati

Par. 1

Il paragrafo 1 della sezione 5 rimanda all’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, che disciplina la protezione dei dati e il principio di specialità. Si tratta di principi indispensabili in relazione allo scambio di informazioni in materia fiscale. Clausole simili sono contenute nell’articolo 26 del Modello di convenzione OCSE e nel modello OCSE di accordo sullo scambio d’informazioni.

Secondo il paragrafo 1 dell’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, le informazioni che una Giurisdizione ha ricevuto devono essere tenute segrete come le informazioni ottenute in virtù del suo diritto interno. La Parte che fornisce le informazioni comunica alla Parte ricevente quali sono le disposizioni di tutela del suo diritto interno che deve rispettare per garantire il necessario livello di protezione. Queste disposizioni di tutela non devono però oltrepassare quanto è necessario alla garanzia della protezione dei dati. Questa regola è il risultato del rimando al diritto interno di una Giurisdizione ed è garante di una sufficiente protezione dei dati. Nel quadro dell’MCAA le disposizioni di tutela designate dalla Parte che trasmette le informazioni sono elencate all’Allegato C.

Il Consiglio federale deve essere autorizzato a convenire con le autorità competenti delle altre Giurisdizioni quali siano le disposizioni in materia di protezione di dati da mantenere (cfr. art. 5 LSAI). Poiché il diritto svizzero in materia di protezione di dati corrisponde di principio alle esigenze internazionali, questi accordi servono di regola a garantire che la Giurisdizione partner garantisca lo stesso necessario livello di protezione. In questo contesto bisogna considerare che di principio tutte le Giurisdizioni conoscono prescrizioni specifiche in materia di protezione di dati fiscali poiché è generalmente riconosciuto che tali dati siano degni di particolare protezione. La Svizzera si può basare sulle esperienze fatte in passato per quanto concerne gli Stati con cui essa ha già scambiato dati sulla base di una CDI o di un TIEA. Il nostro Paese può inoltre riallacciarsi alle valutazioni effettuate nel quadro della peer review del Forum globale. Delle 84 Giurisdizioni e territori firmatari, 71 sono stati esaminati dal Forum globale (stato al 4 dicembre 2014). Secondo le conclusioni della peer review, nel quadro della quale vengono esaminate le basi legali e la prassi, per quanto concerne la confidenzialità 43 Giurisdizioni sono state valutate compliant, 8 largely compliant e 3 partially compliant. Altre 17 Giurisdizioni hanno passato la prima fase della peer review, in cui sono state esaminate le loro basi legali per quanto concerne la confidenzialità e hanno tutti conseguito la valutazione in place. Sono dunque necessari ulteriori accordi in materia di protezione di dati soltanto in determinati casi.

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