Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

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Il paragrafo 2 dell’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa disciplina il principio di specialità. Le informazioni trasmesse sono accessibili soltanto a persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento, della riscossione o della riscossione delle imposte, dell’esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte o della vigilanza. Soltanto queste persone e autorità possono utilizzare le informazioni trasmesse e soltanto per questi scopi (cfr. tuttavia l’eccezione al par. 4 art. 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa). È autorizzato rivelare queste informazioni nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria in relazione con queste imposte. Questa regola corrisponde di principio al paragrafo 2 dell’articolo 26 del Modello di convenzione OCSE.

Se una Giurisdizione ha escluso determinate imposte dal campo di applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa, tutte le altre Giurisdizioni partner che hanno ricevuto informazioni da questa Giurisdizione non possono utilizzarle per le imposte escluse dal campo di applicazione. Viceversa la Giurisdizione che ha introdotto tale riserva non può utilizzare le informazioni ricevute tramite la Convenzione sull’assistenza amministrativa per imposte che ha escluso dal suo campo di applicazione. È invece autorizzata a utilizzare per diverse imposte la base di calcolo allestita sulla base delle informazioni ricevute. Questo modo di procedere non viola il paragrafo 3 dell’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa per quanto le informazioni stesse non vengono ulteriormente trasmesse. Nel quadro della Convenzione sull’assistenza amministrativa il Consiglio federale propone di limitare l’assistenza amministrativa offerta dalla Svizzera alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse da Confederazione, Cantoni e Comuni, ovvero le imposte sul reddito, sulla sostanza, sull’utile, sul capitale e l’imposta preventiva. In questo modo, le informazioni scambiate automaticamente tra la Svizzera e le Giurisdizioni partner sulla base dell’MCAA possono essere utilizzate soltanto per l’imposta sul reddito e quella sul patrimonio.

Il paragrafo 4 dell’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede eccezioni al principio secondo cui le informazioni trasmesse devono essere impiegate soltanto per gli scopi previsti da questo articolo. Le informazioni scambiate possono essere cedute ad altre autorità per i loro scopi (ad es. per la lotta contro il riciclaggio di denaro, la corruzione o il finanziamento del terrorismo), se due premesse sono adempiute: in primo luogo l’impiego delle informazioni per questi altri scopi deve essere autorizzato dal diritto della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni e in secondo luogo l’autorità competente della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni ne ha approvato l’impiego. Questa disposizione corrisponde di principio a quella dell’articolo 26 del modello di convenzione OCSE.

Alla Giurisdizione ricevente è vietato per principio comunicare le informazioni ricevute a un’altra Giurisdizione. La trasmissione a un’altra Giurisdizione può avvenire soltanto previa approvazione della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni. In questo modo si garantisce che una Giurisdizione non riceva informazioni che non avrebbe potuto ottenere in modo diretto (ad es. perché questa Giurisdizione e la Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni non hanno convenuto uno scambio di informazioni).

Lo standard sullo scambio di informazioni contiene un questionario sulla confidenzialità e la protezione dei dati (allegato 4)12. Questo questionario è stato in origine creato negli Stati Uniti per poter determinare, nel quadro dei negoziati sull’Accordo FATCA, il livello di garanzia della necessaria confidenzialità e protezione dei dati affinché Stati Uniti e la Giurisdizione partner potessero trasmetterli su base automatica. Ogni Giurisdizione compila il questionario e, secondo la lettera e del paragrafo 1 della sezione 7 MCAA, lo trasmette al segretariato dell’Organo di coordinamento. Il questionario ha lo scopo di sostenere le potenziali Giurisdizioni partner nella valutazione delle necessarie prescrizioni di confidenzialità e di tutela della protezione di dati affinché le informazioni possano essere scambiate in modo automatico. Il questionario contempla tre categorie:

12 Cfr. sito web OCSE (http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchangeof-financial-information-in-tax-matters.htm) e pagg. 277-283 dello standard sullo scambio automatico di informazioni.

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