Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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L’avamprogetto di decreto che approva l’MCAA disciplina la notifica per la Svizzera.
La notifica avviene soltanto dopo che la Convenzione sull’assistenza amministrativa, l’MCAA e la LSAI sono state approvate dall’Assemblea federale e che questi atti non siano stati oggetto di una votazione popolare o siano stati accolti in votazione popolare (art. 1 avamprogetto di decreto). Come illustrato al numero 1.2 queste condizioni devono essere adempiute in modo cumulativo affinché lo scambio automatico di informazioni diventi effettivo tra due Stati. Nel momento in cui queste condizioni sono adempiute, il Consiglio federale può dichiarare, secondo l’articolo 2 lettera a dell’avamprogetto di decreto, che la Svizzera dispone delle necessarie prescrizioni legali per l’attuazione della NCD. Poiché i tre atti normativi vengono sottoposti contemporaneamente all’Assemblea federale, ma sono oggetto di votazioni separate, nell’avamprogetto di decreto bisogna disciplinarne la correlazione. Secondo l’articolo 2 lettera b dell’avamprogetto di decreto, il Consiglio federale deve inoltre dichiarare che la Svizzera ha adottato misure adeguate per garantire la necessaria confidenzialità e l’adempimento dello standard in materia di protezione di dati. Le necessarie basi legali sono principalmente contenute nella Convenzione sull’assistenza amministrativa, nell’MCAA nella LSAI e nella legge federale del 19 giugno 199213 sulla protezione dei dati.
Il 14 giugno 2013 il Consiglio federale ha dichiarato di essere disposto a partecipare attivamente, in seno all’OCSE, allo sviluppo di uno standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni che garantisca anche la reciprocità. Di conseguenza nell’avamprogetto di decreto non è prevista la rinuncia della Svizzera alla reciprocità nel quadro dell’MCAA. Allo scopo di mantenere un level playing field, la Svizzera deve, nel quadro dello scambio automatico di informazioni, ricevere informazioni dalle Giurisdizioni partner e poterle utilizzare per l’applicazione e l’esecuzione del diritto fiscale svizzero (cfr. anche art. 18 LSAI).
All’articolo 3 dell’avamprogetto di decreto il DFF viene autorizzato a comunicare i metodi di trasmissione di dati, criptaggio compreso, applicabili per quanto concerne la Svizzera e il questionario compilato relativo alla confidenzialità e alla protezione dei dati applicabili per la Svizzera. Il conferimento di questa competenza al DFF è giustificato poiché questi elementi sono destinati a evolvere in modo dinamico. I metodi di trasmissione di dati e di criptaggio si basano sullo stato più recente della tecnica. Il questionario relativo alla confidenzialità e la protezione dei dati non descrive soltanto la base legale vigente ma anche le prassi e i procedimenti che devono essere costantemente sorvegliati ed eventualmente migliorati.
La questione volta a sapere con quale Giurisdizione debba essere introdotto lo scambio automatico di informazioni non è oggetto di questo progetto (cfr. n. 1.2). L’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni sarà oggetto di un progetto separato che sarà sottoposto per approvazione all’Assemblea federale. Nell’avamprogetto di decreto non sono state introdotte misure preventive a protezione dei dati applicabili dalle autorità che ricevono le informazioni. Devono essere dapprima esaminate le prescrizioni vigenti nella Giurisdizione partner prima di stabilire se l’autorità ricevente debba applicare misure di protezione più ampie (cfr. anche art. 5 LSAI).
Par. 2.1 – 2.3
Secondo il paragrafo 2.1 l’MCAA prende effetto tra due Giurisdizioni il giorno dell’ultima notifica o il giorno dell’entrata in vigore della Convenzione sull’assistenza amministrativa; è determinante la data posteriore. Secondo i paragrafi 2.2 e 2.3 l’OCSE pubblica sul proprio sito web alcuni dati ricevuti, come ad esempio l’elenco delle autorità competenti che hanno firmato l’MCAA e le autorità competenti tra cui l’MCAA è applicato.
13RS 235.1
242 \ COO 22/55