Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

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Par. 3

Secondo il paragrafo 3 lo scambio di informazioni può essere sospeso da una autorità competente nei confronti di un’altra autorità competente se l’MCAA non è stato rispettato in misura rilevante. L’autorità competente che intende sospendere l’MCAA rispetto a una Giurisdizione partner deve informare per scritto l’autorità competente della Giurisdizione partner. L’informazione deve contenere una descrizione dettagliata del problema in relazione alla violazione dell’MCAA e per quanto possibile dimostrare come il problema possa essere risolto. L’inosservanza degli obblighi di confidenzialità e delle disposizioni relative alla protezione dei dati dell’MCAA e della Convenzione sull’assistenza amministrativa, la mancata comunicazione delle informazioni appropriate o la loro comunicazione non nei tempi previsti, o la qualifica di enti o conti di istituti finanziari non dichiaranti o conti esclusi in contrasto con gli obiettivi della NCD possono giustificare una sospensione dell’MCAA (per quanto concerne gli istituti finanziari non dichiaranti e i conti esclusi, cfr. i commenti ad art. 3 LSAI).

Par. 4

Il paragrafo 4 disciplina le modalità di denuncia. L’MCAA può essere denunciato in generale o rispetto a determinate autorità competenti con un preavviso di 12 mesi. Le informazioni contenute sottostanno anche dopo la denuncia alle condizioni della Convezione sull’assistenza amministrativa, ovvero in particolare alle disposizioni concernenti la confidenzialità e la protezione di dati. Se una Giurisdizione denuncia la Convenzione sull’assistenza amministrativa, denuncia automaticamente anche l’MCAA poiché esso si basa sull’articolo 6 di questa Convenzione.

Sezione 8: Segretariato dell’Organo di coordinamento

Par. 1

Il paragrafo 1 disciplina l’informazione di tutte le autorità competenti sulle notifiche ricevute nonché i firmatari dell’MCAA sulle nuove firme di altre autorità competenti.

Par. 2

Il paragrafo 2 stabilisce che di principio i costi di gestione dell’MCAA sono sopportati in parti uguali da tutte le parti contrattuali.

3 Spiegazioni concernenti la Norma comune di dichiarazione (allegato all’MCAA)

L’MCAA prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente alla NCD, ragione per cui quest’ultima è allegata all’MCAA (cfr. spiegazioni all’ingresso dell’MCAA). L’MCAA disciplina il rapporto tra Giurisdizioni, ovvero quali sono le informazioni che le Giurisdizioni si scambiano e in che modo se le scambiano. La NCD invece contiene gli obblighi di diligenza che gli istituti finanziari devono adempiere per l’identificazione dei conti dichiarabili. In altre parole la NCD stabilisce chi ottiene cosa in merito a chi e come lo deve ottenere. Queste informazioni vengono poi trasmesse alle autorità fiscali della Giurisdizione di residenza dell’istituto finanziario che a loro volta le trasmettono alle autorità fiscali della Giurisdizione partner, ovvero alle Giurisdizioni con cui è stato introdotto lo scambio automatico di informazioni.

La NCD disciplina diversi elementi in relazione all’ottenimento dei dati:

Chi: gli istituti dichiaranti non sono soltanto le banche e gli istituti di custodia ma anche altri istituti finanziari, come le imprese di investimento e determinate società di assicurazione. Sono esclusi gli istituti che comportano un rischio minimo di commettere sottrazione d’imposta (ad es. i veicoli d’investimento collettivo specifici).

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