Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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Le Giurisdizioni possono concedere agli istituti finanziari di ricorrere a fornitori di prestazioni esterni e di applicare gli obblighi di diligenza previsti per i nuovi conti a conti preesistenti e gli obblighi di diligenza per i conti di valore elevato anche ai conti di debole valore. Il Consiglio federale propone di avvalersi di questa possibilità (cfr. spiegazioni ad art. 7 cpv. 1 e 2 LSAI).
Sezione III: Ragionevole diligenza per i conti preesistenti di persone fisiche
Per principio gli istituti finanziari dichiaranti devono verificare tutti i conti preesistenti di persone fisiche, sebbene gli obblighi di diligenza da applicare ai conti di debole valore e a quelli di valore elevato differiscano.
Sono esclusi dagli obblighi di verifica, identificazione e dichiarazione i conti relativi al valore di riscatto di contratti di assicurazione o di rendita. Questa eccezione vale soltanto per quanto le leggi applicabili alla vendita di tali contratti lo impediscano a una persona residente in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione. Nel Commentario relativo alla NCD sono contenute ulteriori spiegazioni in merito (sez. III numeri marginali 2-3 Commentario). Queste sono applicabili anche alla Svizzera, poiché l’MCAA nella definizione della NCD include anche il relativo Commentario (cfr. ingresso dell’MCAA). Se un istituto finanziario è residente nella Giurisdizione A e il titolare del conto nella Giurisdizione B, bisogna verificare se il diritto di una di queste Giurisdizioni vieti la vendita di questo tipo di contratti. In caso negativo bisogna verificare se l’istituto finanziario nella Giurisdizione A debba adempiere ulteriori condizioni per effettuare la vendita di tali contratti nella Giurisdizione B (ad es. ottenimento di una licenza o di un obbligo di registrazione dei contratti). Un istituto finanziario nella Giurisdizione A che non adempie queste condizioni può essere esentato dall’obbligo di verifica, identificazione e dichiarazione. Bisogna dunque verificare per ogni Giurisdizione partner ed eventualmente per ogni istituto finanziario che distribuisce questo tipo di prodotti se le condizioni sono adempiute.
Si rimanda all’articolo 9 capoverso 2 LSAI per quanto concerne il periodo da considerare per la verifica dei conti preesistenti di persone fisiche.
Obblighi di diligenza per conti preesistenti di debole valore
Un conto preesistente di una persona fisica ha un saldo o un valore complessivo che non supera un milione di USD è un conto di debole valore (cfr. anche art. 2 cpv. 1 lett. k LSAI). Per determinare la residenza dei conti di debole valore l’istituto finanziario si basa sull’indirizzo di residenza registrato nei giustificativi o se del caso su una ricerca di indizi. Le Giurisdizioni che attuano la NCD possono concedere agli istituti finanziari l’applicazione di entrambe le procedure o prevedere la sola ricerca di indizi. Il Consiglio federale propone di autorizzare entrambe le procedure (cfr. art. 7 cpv. 4 LSAI).
La determinazione della residenza sulla base di un indirizzo di residenza registrato nei giustificativi rappresenta la procedura semplificata per l’adempimento degli obblighi di diligenza. In questo modo l’istituto finanziario dichiarante determina la residenza con l’ausilio di giustificativi registrati che attestano l’attuale indirizzo di residenza del titolare del conto. Questo indirizzo deve essere attuale e basarsi su giustificativi affinché un istituto finanziario possa basarsi su questo dato. In concreto ciò significa, ad esempio, che un istituto finanziario può basarsi su un indirizzo indicato in un passaporto valido o in una carta d’identità valida. Nel Commentario relativo alla NCD vi sono più ampie spiegazioni concernenti questa procedura (sez. III numeri marginali 7-12 Commentario). Queste spiegazioni sono applicabili anche alla Svizzera poiché l’MCAA nella definizione di NCD include anche il relativo Commentario (cfr. ingresso dell’MCAA). Si rimanda inoltre all’articolo 9 capoversi 5 e 6 LSAI che chiarisce singoli punti senza limitare in alcun modo le possibilità garantite dalla NCD e dal relativo Commentario.
Se le condizioni per determinare la residenza tramite un indirizzo di residenza registrato nei giustificativi non sono adempiute, allora l’istituto finanziario deve effettuare una ricerca elettronica di indizi. In questa ricerca l’istituto finanziario dichiarante deve ricercare una serie di dati in formato elettronico sulla base degli indizi elencati qui sotto, che indicano dove si trova la residenza del titolare del conto:
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