Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

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a) la Giurisdizione di residenza del titolare del conto;

b) l’indirizzo di residenza e postale del titolare del conto attualmente noti all’istituto finanziario dichiarante;

c) eventuali numeri di telefono del titolare del conto attualmente noti all’istituto finanziario dichiarante;

d) nel caso di conti finanziari che non sono conti di deposito, indicazioni in merito a ordini di pagamento permanenti per versamenti da questo a un altro conto (compresi i conti presso un’altra filiale dell’Istituto finanziario dichiarante o presso un altro Istituto finanziario);

e) indicazioni in merito a una procura o una delega di firma relative al conto;

f) indicazioni in merito a ordini di fermo posta o a indirizzi c/o.

In caso di indizi contradditori bisogna procurarsi un’autocertificazione e/o giustificativi. Altrimenti la dichiarazione viene effettuata in linea di principio a tutti gli Stati dichiaranti determinati nel corso della ricerca degli indizi (sono applicabili regole speciali se un unico indizio trovato è un ordine di fermo posta o un indirizzo c/o). Se non vengono trovati indizi il conto è considerato come non documentabile. Gli Stati possono prevedere che i conti non documentabili siano da dichiarare alle autorità fiscali (cfr. art. 13 cpv. 1 LSAI). In questo modo le autorità fiscali possono verificare perché un determinato istituto finanziario ha conti non documentabili e se vi si possa porre rimedio mediante adeguate misure di attuazione degli obblighi di diligenza. Informazioni concernenti conti non documentabili non vengono trasmessi agli Stati partner.

Obblighi di diligenza per conti preesistenti di valore elevato

I conti preesistenti di valore elevato sono conti che hanno un valore aggregato superiore a un milione di USD (cfr. anche art. 2 cpv. 1 lett. l LSAI). Per questi conti sono applicabili obblighi di diligenza ampliati che tra l’altro contemplano la ricerca nei giustificativi cartacei e le domande al consulente relative ai fatti a lui effettivamente conosciuti.

La procedura relativa all’indirizzo di residenza non viene applicata ai conti di valore elevato. Deve essere eseguita una ricerca di indizi elettronica ed è inoltre prevista una ricerca nei giustificativi cartacei se le banche dati esaminabili elettronicamente dell’istituto finanziario dichiarante non contengono i necessari campi per tutti i fattori citati più sopra. Se ad esempio tutti i fattori di cui sono registrati elettronicamente e quindi esaminabili tranne le procure e le deleghe di firma, un istituto finanziario può limitare la ricerca nei giustificativi cartacei a questi due fattori. Oltre alla ricerca di indizi elettronica e cartacea, per i conti di valore elevato bisogna interrogare il consulente. Per l’ulteriore modo di procedere si rinvia alle spiegazioni concernenti gli obblighi di diligenza per i conti preesistenti di debole valore.

Sezione IV: Ragionevole diligenza per i nuovi conti di persone fisiche

Nel caso dei nuovi conti di persone fisiche la NCD prevede l’ottenimento di un’autocertificazione al momento dell’apertura del conto. Gli obblighi di diligenza sono di principio applicabili a tutti i conti. Un’autocertificazione valida deve essere firmata e data dal titolare del conto e contenere nome, indirizzo di residenza, Giurisdizione di residenza fiscale o gli Stati di residenza fiscale, il numero di identificazione fiscale o i numeri di identificazione fiscale nonché la data di nascita. Dopo che l’istituto finanziario dichiarante ha ricevuto l’autocertificazione, deve verificarne la plausibilità. A questo proposito è previsto che l’istituto finanziario si basi sulle informazioni fornite al momento dell’apertura del conto, compresi i giustificativi raccolti nella procedura per lottare contro il riciclaggio di denaro.

La NCD e il relativo Commentario spiegano che un’autocertificazione è valida fino a che si verifica un cambiamento delle circostanze per cui l’istituto finanziario dichiarante sa o è tenuto a sapere che l’autocertificazione rilasciata non è pertinente né credibile (cfr. art. 9 cpv. 1 LSAI). Il commentario dispone di ampie spiegazioni al riguardo (cfr. sez. IV numero marginale 12 segg. Commentario). All’articolo 16 LSAI viene inoltre stabilito che una persona che ha fornito un’autocertificazione è tenuta a comunicare all’istituto finanziario dichiarante svizzero le modifiche apportate ai dati contenuti nell’autocertificazione. La responsabilità dell’aggiornamento delle informazioni presso l’istituto finanziario non è

dell’istituto finanziario ma bensì della persona che ha compilato l’autocertificazione.

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