Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

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Cosa: principalmente si tratta di informazioni concernenti l’identità della persona oggetto della dichiarazione (nome, indirizzo, data di nascita, numero di identificazione fiscale ecc.) e il conto (numero di conto, saldo, interessi, dividendi ecc.). La comunicazione dei saldi dei conti è necessaria per impedire che sia occultato patrimonio imponibile proveniente da beni patrimoniali o redditi non dichiarati. La comunicazione deve contenere anche informazioni concernenti l’istituto finanziario che gestisce il conto.

In merito a chi: i conti dichiarabili sono quelli di persone fisiche ed enti (trust e fondazioni comprese), sebbene la NCD contenga anche l’obbligo di verifica di enti passivi e l’eventuale comunicazione delle persone fisiche che detengono il controllo di questi enti. In questo modo viene impedito che lo scambio automatico di informazioni venga raggirato grazie all’interposizione di una persona giuridica o di un organismo analogo. I conti verificabili sono principalmente i conti di custodia, i conti di deposito, i titoli di partecipazione o di credito a un istituto finanziario, i contratti assicurativi con valore di riscatto e i contratti assicurativi di rendite. Sono esclusi i conti che comportano un rischio minimo di commettere sottrazione d’imposta (ad es. conto di garanzia della pigione, determinate forme previdenziali come i conti del pilastro 3a).

Come: la NCD contiene diversi obblighi di diligenza a seconda dell’esistenza di un conto preesistente o di un nuovo conto oppure se si tratta del conto di una persona fisica o di un ente. È necessario differenziare tra gli obblighi di diligenza che incombono sui conti preesistenti e quelli sui nuovi conti poiché per gli istituti finanziari l’ottenimento di informazioni dai titolari di conti preesistenti è più complesso e oneroso rispetto all’apertura di un nuovo conto. Vi sono inoltre differenti obblighi di diligenza da applicare a seconda che si tratti di persone fisiche o enti. Per i conti di enti l’istituto finanziario deve, in determinati casi, identificare le persone che stanno dietro l’ente.

La NCD presenta sotto diversi aspetti un ampio campo di applicazione, inteso a limitare le possibilità dei contribuenti di eludere lo scambio automatico di informazioni tramite determinati istituti o prodotti d’investimento.

Sezione I: Obblighi generali di dichiarazione

Il capitolo A ricapitola le informazioni da dichiarare e scambiare nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, come già stabilite dall’MCAA (cfr. sez. 2 MCAA). Questo elenco è da leggere unitamente ai capitoli C-F, che contengono le eccezioni.

Il numero di identificazione fiscale e la data di nascita in relazione a conti dichiarabili che sono conti preesistenti devono essere comunicati soltanto se questi sono contenuti nei giustificativi dell’istituto finanziario o sono da registrare secondo il diritto nazionale. Di regola in Svizzera la data di nascita viene registrata nel quadro degli obblighi di diligenza relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Il diritto svizzero invece non prevede alcun obbligo di registrare il numero di identificazione fiscale. Unica eccezione è l’Accordo FATCA che prevede l’obbligo di rilevare il numero di identificazione fiscale statunitense di soggetti statunitensi. Gli istituti finanziari devono adoperarsi in misura ragionevole per ottenere il numero di identificazione fiscale o la data di nascita nel caso in cui non siano già a sua disposizione.

Gli istituti finanziari dichiaranti non sono obbligati a dichiarare il luogo di nascita poiché secondo il diritto svizzero non vi è alcun obbligo di ottenimento.

Sezione II: Obblighi generali di ragionevole diligenza

Il conto è considerato dichiarabile dal momento in cui viene identificato come tale. Bisogna dichiararlo ogni anno anche se il suo valore o saldo equivale a zero o è negativo. Lo stesso vale anche per i conti a cui non è stato accreditato alcun importo. Salvo indicazione contraria, le informazioni in relazione a un conto dichiarabile devono essere comunicate annualmente nell’anno civile successivo all’anno a cui le informazioni si riferiscono.

Il saldo o il valore di un conto viene trasmesso l’ultimo giorno dell’anno civile o di un altro periodo di riferimento adeguato.

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