Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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dal diritto nazionale come istituti finanziari non dichiaranti o conti esclusi, continuino a comportare un rischio minimo di commettere sottrazione d’imposta. Per poter garantire un’attuazione effettiva le Giurisdizioni devono prevedere sanzioni anche in caso di inosservanza.
Le disposizioni contenute nella sezione IX non sono direttamente applicabile e devono essere concretizzate nel diritto nazionale; per la Svizzera avviene nel quadro della LSAI (cfr. n. 4.2).
4 Spiegazioni concernenti la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale
4.1 Osservazioni
L’MCAA e la NCD contengono di principio le basi di diritto materiale per lo scambio automatico di informazioni. Tuttavia non tutte le relative disposizioni sono esaustivamente dettagliate e deducibili in giudizio e quindi direttamente applicabili, per cui è necessario adottare in parallelo una legge federale. La LSAI contiene inoltre disposizioni concernenti l’organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e le disposizioni penali applicabili.
4.2 Spiegazioni concernenti i singoli articoli
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Cpv. 1
La LSAI disciplina l’applicazione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale tra la Svizzera e una Giurisdizione partner secondo l’MCAA (lett. a).
Considerata la possibilità che in futuro la Svizzera concluda anche accordi bilaterali vertenti sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, la LSAI contempla anche questi altri accordi internazionali (lett. b; cfr. in merito i due modelli di attuazione dello standard sullo scambio automatico di informazioni, n. 1.1). Sono compresi gli accordi che contemplano lo standard sullo scambio automatico di informazioni approvato dall’OCSE il 15 luglio 2014 (oppure una sua versione posteriore). La LSAI non disciplina l’applicazione di altre convenzioni che prevedono uno scambio automatico di informazioni in materia fiscale, come ad esempio l’Accordo FATCA. Questa legge non disciplina neppure lo scambio automatico in materia fiscale di altre informazioni diverse da quelle relative a conti finanziari poiché sinora la Svizzera non ha convenuto un simile scambio in alcuna convenzione. La LSAI non disciplina neppure l’applicazione di convenzioni che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale su domanda o spontaneo. Per queste forme di assistenza amministrativa in materia fiscale è applicabile la legge federale del 28 settembre 201214 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull’assistenza amministrativa fiscale, LAAF).
Cpv. 2
Se l’accordo applicabile nel singolo caso reca disposizioni in deroga alla LSAI, queste prevalgono sul diritto nazionale in quanto accordi internazionali.
Art. 2 Definizioni
Nell’articolo 2 sono definite le espressioni utilizzate nella legge.
Cpv. 1
Con l’espressione «accordo applicabile» si intende un accordo o una convenzione secondo l’articolo 1 capoverso 1 applicabile nel singolo caso.
14 RS 672.5
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