Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
Con l’espressione «Norma comune di dichiarazione» (NCD) si intende la Norma comune di dichiarazione e di ragionevole diligenza concernente le informazioni relative ai conti finanziari dell’OCSE, allegata all’MCAA e spiegata al numero 3.
Con l’espressione «Giurisdizione partner» si intende uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni relativo a conti finanziari.
L’espressione «istituto finanziario svizzero» designa (1) un istituto finanziario residente in Svizzera, eccetto qualsiasi succursale di questo istituto stabilita fuori dalla Svizzera e (2) una succursale di un istituto finanziario che non risiede in Svizzera, se questa succursale è stabilita in Svizzera. Questa definizione è direttamente correlata all’articolo 3 che stabilisce quando un istituto finanziario è considerato residente in Svizzera.
Con l’espressione «conto non documentabile» si designa un conto preesistente di una persona fisica secondo il capoverso 2 lettera g per il quale un istituto finanziario dichiarante svizzero non può attestare la residenza fiscale del titolare del conto conformemente all’accordo applicabile. Ad esempio, se l’istituto finanziario dichiarante non trova nei suoi documenti un indirizzo altro che un mandato fermoposta o l’indicazione di un indirizzo presso una terza persona e non dispone di indizi sulla residenza e i suoi sforzi volti a ottenere un’autocertificazione o giustificativi non producono risultati (cfr. ad es. sez. III cap. B n. 5 e cap. C n. 5 della NCD). I conti non documentabili sono da notificare annualmente all’AFC (cfr. art. 13 cpv. 1 LSAI).
Secondo lo standard sullo scambio automatico di informazioni, le istituzioni finanziarie devono rilevare il numero d’identificazione fiscale (NIF) delle persone oggetto di dichiarazione, per quanto sia loro attribuito un NIF nella Giurisdizione di residenza di queste ultime. Il NIF fa parte delle informazioni da scambiare nel quadro dello scambio automatico di informazioni. L’esperienza delle Giurisdizioni che hanno già introdotto lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale dimostra che l’impiego di un NIF accresce in modo significativo la sua efficacia poiché permette di attribuire i dati ricevuti a un preciso contribuente. In Svizzera non esiste un NIF armonizzato a livello federale. La Svizzera dispone però di un numero d’identificazione delle imprese (IDI) che può essere utilizzato in luogo del NIF per gli enti nell’ambito dello scambio automatico di informazioni. Non esiste tuttavia un numero equivalente per le persone fisiche. Il Consiglio federale ha deciso di avviare l’elaborazione di un avamprogetto distinto per l’introduzione di un NIF armonizzato. L’introduzione di questo numero rappresenterà un onere per le autorità fiscali, che in un secondo tempo agevolerà tuttavia l’elaborazione dei dati ricevuti.
L’espressione «numero d’identificazione fiscale svizzero per persone fisiche» designa quindi il numero d’identificazione fiscale svizzero deciso dal Consiglio federale. Non appena sarà stato introdotto un numero d’identificazione fiscale svizzero armonizzato a livello federale, il Consiglio federale potrà disporre mediante un’ordinanza che tale numero d’identificazione fiscale sia utilizzato nell’ambito dello scambio automatico di informazioni. In pratica ciò significa che gli istituti finanziari dichiaranti delle Giurisdizioni partner della Svizzera saranno obbligati a rilevare e scambiare i numeri d’identificazione fiscale dei loro clienti in quanto persone fisiche fiscalmente residenti in Svizzera.
L’espressione «numero d’identificazione fiscale svizzero per gli enti (IDI)» designa il numero d’identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 201015 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI).
L’espressione «numero d’identificazione fiscale estero» designa il numero d’identificazione di un contribuente secondo il diritto della Giurisdizione di cui è residente fiscale. Affinché gli istituti finanziari dichiaranti sappiano quale sia il numero d’identificazione fiscale applicabile in una determinata Giurisdizione e dove sia indicato, l’OCSE ha iniziato a costruire una pagina internet che contenga queste informazioni per le Giurisdizioni che hanno attuato lo scambio automatico di informazioni.
Le espressioni «conto preesistente» e «nuovo conto» si riferiscono al momento determinante per la ripartizione dei conti tra queste due categorie, ovvero il giorno in cui si inizia ad applicare lo scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner. La data determinante per la ripartizione dei
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