Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine

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scambio automatico di informazioni. Esiste la possibilità che determinate persone oggetto di dichiarazione risultino al contempo residenti fiscali anche in Svizzera. In questo caso le informazioni trasmesse all’AFC da un istituto finanziario dichiarante svizzero potrebbero essere interessanti anche per l’applicazione del diritto fiscale svizzero. Per garantire che il segreto bancario interno non venga toccato da questo avamprogetto, nel capoverso 5 viene stabilito che le informazioni trasmesse secondo l’articolo 13 possono essere utilizzate ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del diritto fiscale svizzero se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero. Si tratta secondo il diritto vigente di casi in procedimenti penali fiscali impugnati secondo la legge federale del 22 marzo 197425 sul diritto penale amministrativo (DPA; reati concernenti l’imposta preventiva, le tasse di bollo, l’imposta sul valore aggiunto nonché particolari inchieste fiscali ai sensi degli art. 190 segg. della legge federale del 14 dicembre 199026 sull’imposta federale diretta; LIFD) o secondo il Codice di procedura penale (delitti fiscali secondo gli artt. 186 e 187 LIFD). Si rimanda all’articolo 18 LSAI per quanto

concerne le informazioni che la Svizzera riceve dall’estero.

Art. 14 Prescrizione

L’MCAA non disciplina la prescrizione sull’obbligo della trasmissione della dichiarazione. Nell’interesse della certezza del diritto e conformemente all’articolo 7 della legge federale del 17 dicembre 200427 relativa all’Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio; LFR) nonché all’articolo 8 della legge federale del 15 giugno 201228 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI), la LSAI prevede all’articolo 14 un termine di prescrizione di cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere trasmessa. Il termine assoluto di prescrizione è di 15 anni.

Art. 15 Trust considerato un istituto finanziario dichiarante in un’altra Giurisdizione

Secondo la Sezione VII numero marginale 4 del Commentario relativo alla NCD un istituto finanziario è considerato residente nella Giurisdizione in cui è assoggettato. Questa regola è applicabile anche ai trust che sono considerati istituti finanziari dichiaranti. I trust sono però raramente assoggettati poiché di norma per l’imposizione ci si basa sulle persone che stanno dietro al trust. Questo è anche il motivo per cui, oltre alla regola di cui sopra, un trust è residente nella Giurisdizione o nelle Giurisdizioni in cui almeno uno dei suoi fiduciari è residente (cfr. art. 4 cpv. 4 LSAI).

Se un trust è assoggettato in un’altra Giurisdizione e in tal modo diventa un istituto finanziario dichiarante in questa Giurisdizione, può capitare che il fiduciario svizzero di questo trust debba effettuare una dichiarazione alle autorità fiscali di questa Giurisdizione. Il fiduciario è in particolare quella persona che nella struttura del trust dispone delle necessarie informazioni. Se un trust è assoggettato in un’altra Giurisdizione, ad esempio perché il fiduciante vi è residente, quest’ultimo non dispone di regola delle necessarie informazioni per procedere alla dichiarazione alle autorità fiscali secondo la NCD. Con l’articolo 15 il fiduciario svizzero di questo trust viene autorizzato a effettuare la dichiarazione. Questa dichiarazione non è un atto compiuto senza autorizzazione per conto di una Giurisdizione estera secondo l’articolo 271 CP29.

Sezione 6: Diritti e obblighi delle persone oggetto di una dichiarazione

Art. 16 Informazione sui cambiamenti di situazione in caso di autocertificazione

L’articolo 16 stabilisce che una persona che ha rilasciato un’autocertificazione è tenuta a comunicare all’istituto finanziario svizzero dichiarante le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell’autocertificazione. In questo modo si chiarisce che la responsabilità dell’aggiornamento delle informazioni documentate presso l’istituto finanziario non è soltanto dell’istituto finanziario ma anche della persona che ha compilato l’autocertificazione.

Art. 17 Diritti e procedura in materia di protezione dei dati

25RS 313.0

26RS 642.11

27RS 641.91

28RS 672.4

29RS 311.0

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