Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/153: Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale · 55 pagine
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Art. 19 Compiti dell’AFC
L’AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni degli accordi e della legge. Essa pubblica istruzioni, emana e adotta decisioni.
Art. 20 Trattamento dei dati
Cpv. 1
Secondo il capoverso 1 l’AFC è autorizzata a trattare dati personali concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali in materia fiscale nonché a trattare altri dati personali. Il termine «trattare» comprende qualsiasi operazione relativa ai dati personali, segnatamente la raccolta, la conservazione e l’utilizzazione di dati (art. 3 lett. e LPD). L’autorizzazione è applicabile per i dati ricevuti dalle autorità estere e per i dati trasmessi dalle autorità svizzere alle autorità estere. Per motivi legati alla protezione dei dati è necessario limitare i dati all’adempimento dei compiti previsti dalla legge (art. 4 cpv. 3 LPD). I compiti legali dell’AFC non si limitano alla mera LSAI, ma possono anche essere contenuti in altre leggi (ad es. le disposizioni sull’assistenza amministrativa). I dati sottostanno al pertinente diritto cantonale se si trovano presso le autorità cantonali.
Cpv. 2
L’AFC può utilizzare sistematicamente i numeri d’identificazione fiscale secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere f-h. I numeri d’identificazione fiscale svizzeri verranno in futuro raccolti dagli istituti finanziari nelle Giurisdizioni partner della Svizzera e trasmessi alla Svizzera nel quadro dello scambio automatico di informazioni. L’AFC ha bisogno del numero d’identificazione fiscale soprattutto per poter per assegnare in maniera certa le dichiarazioni provenienti dall’estero alle persone assoggettate all’imposta in Svizzera. I numeri d’identificazione fiscali esteri vengono raccolti dagli istituti finanziari svizzeri e trasmessi dall’AFC alle Giurisdizioni partner.
Art. 21 Sistema di informazione
Per elaborare i dati ricevuti nel quadro dell’accordo applicabile e della presente legge, l’AFC è autorizzata a gestire un sistema di informazione che contiene i dati menzionati all’articolo 20. L’accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da collaboratori dell’AFC oppure, ad esempio nel caso di mandati speciali riferiti a progetti, da specialisti controllati dall’AFC. Il capoverso 3 elenca gli scopi per cui il sistema di informazione può essere impiegato. Ai sensi dell’articolo 16 LPD l’AFC è l’organo responsabile per questo sistema di informazione.
Il capoverso 4 assicura che l’AFC abbia la possibilità di garantire alle autorità competenti svizzere (cfr. spiegazioni all’art. 18 cpv. 1), per la tassazione e la riscossione delle imposte contemplate nell’accordo applicabile, l’accesso tramite procedura di richiamo ai dati del sistema di informazione dell’AFC. L’accesso diretto mira a semplificare la collaborazione tra le autorità precitate e l’AFC. Il Consiglio federale fisserà le modalità con un’ordinanza (cpv. 5). Saranno parimenti disciplinati in un’ordinanza l’organizzazione e la gestione del sistema di informazione, le categorie di dati personali trattati, il catalogo dei dati relativi a sanzioni e procedimenti amministrativi e penali, le autorizzazioni di accesso e di elaborazione, la durata di conservazione, l’archiviazione e la cancellazione dei dati (cpv. 5).
Art. 22 Obbligo di informare
Le persone e le autorità alle quali l’AFC trasmette informazioni ricevute dall’estero nel quadro dell’accordo applicabile e della presente legge come pure gli istituti finanziari svizzeri devono informare l’AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione dell’accordo e della presente legge.
Art. 23 Obbligo del segreto
L’articolo 23 si ispira all’articolo 39 LIFI e all’articolo 10 LFR. Qualsiasi persona incaricata dell’esecuzione dell’accordo applicabile e della legge è tenuta a mantenere il segreto. Questo obbligo concerne esclusivamente le autorità incaricate di eseguire l’accordo applicabile e la presente legge e non si applica alle trasmissioni di informazioni e pubblicazioni previste dall’accordo applicabile e dalla legge, ad esempio le trasmissioni di informazioni alle Giurisdizioni partner.
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